Vediamo quando e come si applica il nuovo Reverse Charge o integrazione Iva in fattura dando alcuni chiarimenti alle vostre domande in modo semplice partendo naturalmente dalla risposta alla domanda cos’è.
Cos’è il reverse charge
È un meccanismo tributario creato a livello europeo per impedire illecite evasioni Iva: in pratica si tratta di traslare il pagamento dell’Iva dal soggetto che riceve la fattura a colui che la emette. Questo in estrema sintesi.
Sembrerebbe una cavolata… invece non lo è perché come al solito non abbiamo un elenco delle operazioni o delle fattispecie che si consulta e noi siamo in grado di applicare, ma le ipotesi di reverse charge sono inserite in diversi articoli. Per questo parliamo di inversione contabile in quanto questo reverse ha riflessi anche sulla registrazione della fattura e nell’annotazione sui registri Iva.
Nella sostanza quindi un po’ come avviene per le il sistema della ritenuta d’acconto il debitore dell’imposta diviene il cessionario o committente se soggetto passivo il quale dovrà integrare la fattura con l’Iva da versare.
Che cosa succede in pratica
Il cedente o prestatore del servizio emette fattura, senza indicazione dell’Iva e con indicazione della dicitura “reverse charge” o “inversione contabile” e annotala fattura nel registro delle vendite.
Il cessionario invece he riceve questa fattura la integraz con indicazione dell’Iva e con l’indicazione della dicitura auto fatturazione la annota nel registro delle vendite e anche in quello degli acquisti.
Le conseguenze del sistema iva del reverse charge ha riflessi quindi:
- A livello di fatturazione: la fattura non dovrà indicare l’Iva per colui che la emette e per colui che la riceve dovrà invece recare la dicitura integrazione Iva con la quota parte di Iva da pagare. La fattura dovrà avere la descrizione che non c’è addebito d’imposta Iva e dovranno indicare invece la dicitura reverse charge o inversione contabile, mentre le fatture emesse dal cessionario o committente devono avere indicata la dicitura auto fatturazione.
- A livello di registrazione contabile: i sistemi informativi dovranno recepire tale modifica anche se lo faranno sicuramente. Il soggetto che riceve la fattura dovrà inserire in fattura l’integrazione dell’Iva ed inserirla nel registro degli acquisti ed in quello delle vendite in modo da rendere neutro il tributo.
- I registri IVA: i sistemi dovranno recepire le modifiche anche nei registri Iva degli acquisti e delle vendite in quanto a differenze del vecchio sistema dell’autofatturazione qui la regitstrazione della fattura da parte di colui che la riceve dovrà essere annotata in entrambi i registri ma solo in quello degli acquisti avendo cura di riportare però la dicitura Integrazione Iva. Inoltre dovrà indicare l’aliquota propria dell’operazione e dell’ammontare del tributo, annotando poi la stessa sia nel registro degli acquisti che in quello delle fatture emesse, per la liquidazione del tributo.
- Temi di registrazione stretti: Temi di registrazione vincolanti: importante rispetto ai tempi di registrazione è che il soggetto che integra la fattura e la dovrà annotare nel registro delle fatture emesse lo dovrà fare entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente, ma comunque entro 15 giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese.
Da quando si applica il nuovo reverse charge
Il nuovo istituto del reverse charge che nella sostanza abbandona il vecchio sistema dell’autofatturazione per far posto all’integrazione delle fattura parte dalle operazioni compiut, scusate effettuate dal primo gennaio 2013.
Casi di applicazione del reverse charge si registrano in grandi macro categorie che sono nel settore dell’edilizia da sempre esposto a frodi Iva, settore della telefonia, di beni usati, rottami e commercio di oro. Questo solo per citarne alcuni.
Nel caso di prestazioni rese dal subappaltatore nei confronti, delle imprese che svolgono l’attività di costruzione o ristrutturazione di immobili, o dell’appaltatore principale, o di un altro subappaltatore, queste saranno fatturate senza Iva e integrate con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta da parte dell’appaltatore; quest’ultimo le registrerrà sia nel registro delle fatture di vendita sia nel registro degli acquisti. Lo stesso vale per tutte le prestazioni di servizi rese da un soggetto subappaltatore che opera in uno dei settori indicati nella sezione F Atecofin che riguardano pertanto la costruzione di edifici l’ingegneria civile e lavori di costruzioni specializzati.
Importante distinzione in edilizia tra appalto e fornitura (vendita) con posa in opera e che giustamente l’agenzia delle entrate ha chiarito nella risoluzione ministeriale n.264 del 2007 affermando che “la distinzione tra contratto di vendita e contratto di appalto dipende dalla causa contrattuale, rintracciabile dal complesso delle pattuizioni negoziali e dalla natura delle obbligazioni dedotte dalle parti. Quando il programma negoziale posto in essere dalle parti abbia quale scopo principale la cessione di un bene e l’esecuzione dell’opera sia esclusivamente diretta ad adattare il bene alle esigenze del cliente senza modificarne la natura, il contratto è senz’altro qualificabile come cessione con posa in opera”.
Altri casi
Come vi dcevo prima il sistema si applica anche in alcuni casi di cessioni e anche di lavorazione su questi beni come i cellulari che non sto qui ad approfondire in quanto quelli che vendono cellulari saranno ben supportati da studi di commercialisti mentre qui potrebbe essere utile parlare di un’altra fattispecie, quella che riguarda invece la cessione di beni usati e più precisamente i rottami ferrosi e non ferrosi e di altri materiali indicati nell’art. 74 del Decreto Iva 633 del 1972.
Per quello che concerne le lavorazioni parliamo di prestazioni di servizi aventi ad oggetti rottami, cascami, avanzi di metalli ferrosi e non ferrosi e altri a condizione che tali lavorazioni siano finalizzate ad ottenere un prodotto che resta sempre un rottame. Lo stesso si applicherà anche alla cessione del materiale raccolto e depositato sulla piattaforma anche se ha subito lavorazioni che non ne hanno modificato la natura di rottame o operazioni accessorie aventi ad oggetto rottami comprese per esempio il trasporto reso direttamente dal cedente ovvero per suo conto e a sue proprie spese.
Operazioni escluse dal reverse charge
Non saranno invece soggette al reverse charge o inversione contabile le forniture di beni con posa in opera come anche le prestazioni d’opera intellettuale rese nel settore dell’edilizia come ingegneri, architetti, geometri e che seppur sono qualificaili come prestazioni di manodopera ne sono escluse.
Riferimenti normativi
Articolo 17, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e chiarimenti nella circolare 12 del 2013 dell’agenzia delle entrate.