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Guida all’imposta sulla pubblicità sulle insegne dei negozi: esenzioni e calcol

Da Raffa269

pubblicitàPresento una breve sintesi delle principali imposte sulle pubblicità  e soprattutto quelle dedicate alle insegne pubblicitarie dei propri esercizi commerciali in quanto esistono alcuni casi di esenzione anche al fine di dare acuni chiarimenti a chi intende pubblicizzare la propria attività o i propri beni o servizi non solo per il tramite di automezzi ma anche mediante pubbliche affissioni o messaggi pubblicitari.

La prima cosa da sapere sull’imposta sulla pubblicìtà
La prima cosa da sapere è che l’imposta viene introdotta dai diversi comuni che devono solamente parzialmente recepire il D.Lgs 507 del 1993 che di fatto legifera in materia di pubblicità. per il resto quidni sarà sempre preferibile prendere contatto con il comune in cui si vuole veicolare il messaggio pubblicitario per non commettere errori. Sentire intendo non solo informarsi ma anche verificare due elementi:

  • Se il messaggio ossia la tipologia di pubblicità che voglio fare è consentita nel comune dove voglio usarla;
  • Se viene applicata un’imposta come viene calcolata e applicata dla singolo comune anche perchè potrebbero essere previste delle forme di agevolazioni fiscali a livello di singolo comune che al sottoscritto sarebbe impossibile da riportare in una mini guida come questa.

Su cosa si paga la pubblicità
Altra precisazione riguarda il fatto che l’imposta sulle pubblicità si paga solo su messaggi audiovisivi ma non anche per esempio quella effettuata sulle radio o in televisione o mediante annunci stampa.

L’imposta sulle insegne pubblicitarie dei negozi ed esercizi commerciali

Cosa si intende insegna dell’esercizio commerciale
Per insegna si intende il nome della ditta, la ragione sociale o la denominazione il nome che si è voluto dare al proprio negozio che di per sè non potrebbero essere considerati pubblicità in quanto il loro unico scopo è quello di far identificare il negozio e non di pubblicizzarlo ossia di migliorarne l’immagine. A tal proposito la scritta si intende per Insegna dell’esercizio commerciale  “la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli o da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell’attivita’ a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Puo’ essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta”. Il comma 6 dell’art. 2-bis, precisa ulteriormente che detta scritta deve avere “la funzione di indicare al pubblico il luogo di svolgimento dell’attivita’ economica”.

Non sono considerate insegne le scritte relative al marchio del prodotto venduto se sono contenute in un distinto mezzo pubblicitario, che viene, cioe’, esposto in aggiunta ad un’insegna di esercizio, poiche’ questa circostanza manifesta chiaramente l’esclusivo intento di pubblicizzare i prodotti in vendita. Se invece vi sono entrambe allora non importa.

Come si calcola L’imposta sull’insegna pubblicitaria
Per le insegne di esercizio di superficie complessiva superiore ai 5 metri quadrati l’imposta o il canone sono dovuti per l’intera superficie ossia se l’unica insegna esposta per individuare la sede di svolgimento di attivita’ economica ha una superficie di 9 metri quadrati, l’imposta è dovuto su tutta la superficie e non solo quella eccedente di 4 metri quadrati anche se stiamo parlando di più insegne (ossia dovete sommarne la supericie complessiva). Al contrario se vengono esposte due insegne, una di superficie di 3 metri quadrati, e l’altra di 1 metro quadrato, essendo la loro superficie complessiva pari 4 metri quadrati, per entrambe le insegne non sono dovuti ne’ l’imposta sulla pubblicita’ e nemmeno il canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari, in quanto non viene superato il limite di 5 metri quadrati. A tal fine vi segnalo anche un articolo appositamente scritto per il calcolo dell’imposta di pubblciità sulle auto.

Superficie esente
L’esenzione
sopra descritta si applica indipendentemente dalla tipologia dell’insegna di esercizio esposta ossia anche se e’ luminosa, illuminata o se esposta in categoria speciale o comunque assoggettata a maggiorazioni, poiche’ la norma riconosce l’agevolazione all’insegna di esercizio in quanto tale, senza imporre alcuna limitazione riguardo alle caratteristiche che presenta.

Pubblicità esenti
Oltre ai casi individuati in base alla superficie della pubblicità esisotno anche altri casi come la pubblicità effettuata dentro l’esercizio commerciale che gode dell’esenzione, oppure quelle inserite sulle porte dei locali dove sono distribuiti i beni o i servizi purchè siano di superificie inferiore al mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso. Insommase mettete una scrittina su ogni vetrina non vi dice niente nessuno e non dovete pagare alcunchè purchè nel loro insieme non superino il limite oppure le insegne di associazioni, anche quelle sportive e dilettantistiche oppure di comitati o associazioni senza scopo di lucro.

Vendesi o affittasi casa
Altro caso è quello del cartelle vendesi o affittasi  di case o appartamenti che non pagano imposta sulle pubblicità purchè non superino un quarto di metro quadrato anche se vi avverto che per esmepio a Roma un mio amico è stato multato perchè da quello che mi diceva il sindaco ha inserito una specifica imposta proprio per l’utilizzoe  l’affissione di questi cartelli in mezzo alla strada per cui vale il principio ribadito prima ossia sentite il vostro comune.

Su cosa si paga l’imposta sulle pubblcità
Il calcolo viene effettuato sulla superficie della minima figura piana geometrica in cui e’ circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti. Sono esenti da imposta esclusivamente le insegne che sono comunque finalizzate a contraddistinguere il luogo ove si svolge l’attivita’ economica oppure la generica indicazione della tipologia dell’esercizio commerciale come Bar, Alimentari,oppure la precisa individuazione dell’esercizio commerciale (ad esempio: “Bar Bianchi ” o “Alimentari Azzurri”), oppure la generica individuazione dell’esercizio commerciale realizzata con l’indicazione del nominativo del titolare (ad esempio, la semplice scritta “da Giovanni”), o l’indicazione, precisa o generica, della tipologia dell’esercizio commerciale accompagnata nel contesto dello stesso mezzo pubblicitario, da simboli o marchi relativi a prodotti in vendita (ad esempio: “Bar Alfa-Caffe’ Beta”), oppure, l’indicazione del solo marchio o dei prodotti in vendita (ad esempio: “Caffe’ Gamma”); in questo caso, infatti, la scritta in esame e’ di per se’ idonea ad indicare al pubblico, sia pure indirettamente, il luogo di svolgimento dell’attivita’ economica, oppure le insegne di esercizi commerciali in franchising, in quanto l’insegna assolve alla sua funzione a prescindere dal rapporto contrattuale che lega il titolare del marchio ed il suo concessionario di uso; del resto lo stesso art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 507 del 1993, individua il soggetto passivo dell’imposta sulla pubblicita’ in colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso, non operando alcun tipo di distinzione in ordine alla titolarita’ del marchio raffigurato nell’insegna;

Ma anche altre fattispecie meno ricorrenti e comuni come le insegne, recanti il logo delle societa’ petrolifere, che contraddistinguono le stazioni di servizio dei distributori di carburanti, i mezzi pubblicitari esposti dai professionisti (medici, avvocati, commercialisti, architetti, ingegneri, ecc.), che possono rientrare nella definizione di cui al citato art. 47, del D.P.R. n. 495 del 1992, in quanto assolvono al compito di individuare la sede dove si svolge un’attivita’ economica, i cartelli esposti all’esterno dei cantieri edili recanti l’indicazione della ditta che esegue i lavori, in quanto rappresentativi della sede di svolgimento dell’attivita’ cui si riferiscono.

Indicazioni stradali relative al proprio negozio
A titolo di esempio uno dei casi di esenzione previsti per l’imposta sulle pubblicità riguarda proprio i cartelli stradali che vengono inseriti dal soggetto proprietario della strada per agevolare l’individuazione del punto vendita e fornire quindi indicazioni stradali e non migliorarne la percezione.Altro discorso invece riguarda la pubblicità sulle auto, su cui ho scritto articolo appositamente dedicati.

Ulteriore adempimento: La dichiarazione di inizio pubblicità
Oltre a pagare anche un altro simpatico adempimento che consiste nella dichiarazione di inizio della pubblicitàda presentare prima di iniziare la pubblicità in cui si indicheranno le principali caratteristiche, tipologia, durata, l’ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati”. Se parlate di pubblicità esente invece non ci sarà bisogno della dichiarazione iniziale anche se mi informerei sempre prima al comune per non incappare in errori.

Riferimenti normativi
Dl 507 del 1993
DL 13 del 2002
Circolare 3 del 2002 del MEF


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