Chi deve pagare l'imposta sulle pubblicità
Iniziamo con il dire vi sono alcuni soggetti obbligati al pagamento e vi sono casi di esenzione dell'imposta sulle pubblicità.
Quanto costa l'imposta sulle pubblicità
L'imposta sulle pubblicità si applica a qualsiasi mezzo di comunicazione in grado di generare pubblicità ed in base ad altri due parametri che sono la superficie e la durata. A tal fine sono state introdotte una serie di categorie o classi standard per ogni metro quadrato di superficie e per la durata annua dell'imposta.
Le tariffe sono le seguenti e variano in base ai comuni ove sono affisse o utilizzate.
- Classe I - 19,63 euro
- Classe II - 17,56 euro
- Classe III - 15,49 euro
- Classe IV - 13,43 euro
- Classe V - 11,36 euro
Il legislatroe ha poi introdotto una serie di maggiorazioni o riduzione dell'imposta da versare in relazione ad alcune caratteristiche; nel caso di forme pubblicitarie di lunga durata (qui viene considerata lunga una durata superiore a tre mesi) sono previste delle riduzioni del 90% sull'imposta dovuta, ossia se teniamo una pubblicità per più di 3 mesi dopo il terzo mese il costi dell'imposta scenderà ad un decimo.
Ma possiamo avere anche delle maggiorazioni salate nel caso di superficie superiori agli 8,5 metri quadrati del 100% per quelle comprese tra i 5,5 e gli 8,5 metri quadrati che viene assoggettaa ad una maggiorazione del 50% sull'imposta dovuta a seguito del calcolo superficie per tariffarelativa alla classe di appartenenza.
Inserisco inoltre il commento di un nostro lettore che fornisce un approfondimento importante: oltre i 3 mesi la tariffa applicata è quella della pubblicità permanente (descritta per le 5 classi di comuni). Se invece la pubblicità è svolta fino a un massimo di 3 mesi la tariffa da applicare è 1/10 della permanente al mese al mq. Questo per la pubblicità per conto terzi come la vela 2×2 richiesta. Ad esempio, in un Comune di V classe (che non ha deliberato aumenti) l'importo da versare al Comune sarà 4mq x 1 mese x 1,14 = 4,56 (arrotondato a 5 euro) se la vela fosse bifacciale 4,56 x 2 facce = 9,12 (arrotondato 9 euro).
Da sottolineare il fatto che fino al 2012 il Comune aveva la facolta di aumentare le tariffe di un 20% fino a un 50% per le superfici superiori al metro quadrato. Aggiungo che è sempre però necessario fare un passaggio con la normativa relativa al proprio comune per evitare che non vi siano ordinanze che modifichino parzialmente quanto descritto
Pubblicità sui veicoli
Nel caso di applicazione delle imposte sulle auto di adesivi, magneti, manifesti pubblicità, sia internamente che esternamente al mezzo, è necessario prima di tutto capire che chi deve pagare sono tutti coloro che utilizzano il proprio autoveicolo per pubblicizzare qualcosa, sia per conto proprio che per conto di altri e tanto su mezzi priva che pubblici come taxi, autobus.
Quanto si paga per le pubblicità sulle auto
Le classi sono sempre quelle descritte prima e che variano a seconda dei comuni dove queste pubblicità sono utilizzate. ma che possono essere oggetto di maggiorazione nella misura del 50% o del 100% rispettivamente se effettuate con una superficie compresa tra i 5,5 mq e gli 8,5 o se superiore agli 8,5 metri quadrati.
Dove si paga l'imposta sulle pubblicità
L'imposta dovrà essere versata nel comune dove risiede il prorietario del mezzo utilizzato per la pubblicità; logico pensare che nel caso di mezzi pubblici il comune sarà suddiviso tra quelle di arrivo e quello di partenza 8anche se opterei più per quello proprorzionale nel caso di più comuni).Rispetto poi al come pagare si dovranno versare con il modello di versamento seconod le indicazioni che vengono date dal comune dove si denuncierà l'utilizzo dell'imposta.
Verifica del Regolamento Comunale
Come anticipato nei precedenti articoli sull'applicazione dell'imposta sulle pubblicità ricordate di verificare se nel vostro comune è consentito circolare con automezzi tappezzati ed inoltre vi consiglio anche di girare con la quietanza di pagamento o modello F24 con cui potete attestare alla polizia municipale, guardia di finanza o simili, copia dell'avvenuto pagamento dell'imposta.
Fattispecie particolari
Pubblicità della propria impresa sugli autoveicoli strumentali: in questo caso se si applica il marchio sulla portiera o altro lato dell'automezzo è prevista l'esenzione nel caso in cui tale pubblicità sia inferiore al mezzo metro quadrato o i dati anagrafici relativi alla società come indicazione del nome della ditta della sede legale o numeri di telefono o indirizzo web del sito. In questo caso l'imposta deve essere pagata nel comune dova l'impresa ha la propria sede legale.
Nel caso di pubblicità effettuata per conto proprio ma su veicoli di terzi o di un'impresa invece bisognerà seguire le seguenti tariffe per metro quadrato a seconda anche della tipologia dell'automezzo:
-
Automezzi con stazza superiore a 3 tonnellate - 74,37 euro
-
Automezzi con stazza inferiore alle 3 tonnellate - 49,58 euro
-
Motocicli e altri mezzi non specificati dalla legge - 24,79
I veicoli con rimorchio prevedono una maggiorazione del 100% (un raddoppio) delle tariffe sopra indicate.
Pubblicità per le Compagnie ed imprese di Trasporto
Per questi soggetti valgono le regole descritte sopra solo che non sono previsti i limiti quantativi rispetto al mezzo metro quadrato di superficie (come nel caso delel compagnie di traslochi o spedizioni le cui scritte come potete notare sono ben evidenti).
Curiosità
Vi riporto quanto letto nella sentenza n. 141/03/13 della commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia veniva sgravata l'imposta su un cartellone pubblictiario inferiore a mezzo metro quadrato in quanto dalla lettura dell'articolo 17, comma 1, let. b) del D.Lgs. n. 507 del 1993, l'imposta non si applica agli avvisi al pubblico con superfici inferiori a mezzo metro quadrato. in quanto il cartellone in questo caso fungerebbe da "strumento di informazione per facilitare la fruizione di un determinato servizio".
Consulta anch gli atri articoli dell'imposta delle pubblicità sui mezzi di trasporto.
Riferimenti normativi che potete consultare per approfondire sono contenuti nella Circolare 106 del 2001 e nel D.Lgs 507 del 1993.
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