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Guida in stato di ebrezza: patente sospesa anche se il veicolo è un ciclomotore

Da Avvdanielaconte

Guida in stato di ebrezza: patente sospesa anche se il veicolo è un ciclomotore

Guida di ciclomotore in stato di ebrezza: patente sospesa  

La Corte di Cassazione ha precisato che la guida in stato di ebrezza comporta - in caso di patteggiamento della pena - la sospensione della patente di guida anche se il veicolo è un ciclomotore
Tizio si trova alla guida di un ciclomotore tipo Vespa Piaggio 50 cc. in stato di ebrezza. Fermato e sottoposto alla prova per l'etilometro, viene giudicato colpevole del reato previsto dall'art. 186 C.d.S. e, in virtù di patteggiamento, viene applicata dal Tribunale la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida per un anno. 
L'imputato ricorre in Cassazione, deducendo che era alla guida di un motoveicolo per il quale non è previsto il conseguimento della patente di guida. 
I Giudici di legittimità richiamano, preliminarmente, la sentenza Cass. Civ. a S.U. n. 12316 depositata il 29.03.2002, secondo cui "non può essere applicata la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, che discenda per legge da illeciti posti in essere con violazione delle norme sulla circolazione stradale, a chi li abbia commessi conducendo veicoli per la cui guida non sia richiesta alcuna abilitazione o, se richiesta, non sia stata mai conseguita; nè, tanto meno, può essergli precluso, per un periodo corrispondente alla durata della sospensione, il diritto ad ottenerla nel caso in cui non ne sia ancora in possesso".
Tuttavia, precisano poi che la fattispecie oggetto della sentenza sopra richiamata aveva ad oggetto la guida in stato di ebrezza di una bicicletta - che, appunto, non richiede alcuna abilitazione o certificazione di idoneità -. 
Nel caso di specie, invece, Tizio era alla guida di un motoveicolo, per il quale l'art. 116 del C.d.S. richiede - se minori di 14 anni - il possesso obbligatorio di un certificato di idoneità alla guida "rilasciato dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri a seguito di uno specifico corso con prova finale organizzato secondo le modalità di cui all'art. 11 - bis".
Tale obbligo è stato esteso dal legislatore, a partire dal 01.10.2005, a coloro che "compiano la maggiore età a partire dalla medesima data e che non siano titolari di patente di guida" (D.L. n. 151/2003 - convertito in L. n. 214/2003 - e D.L. n. 115/2005, conv. in L. n. 168/2005). 
L'art. 116 - comma 1-quater - C.d.S. stabilisce, poi, che "i requisiti fisici e psichici richiesti per la guida dei ciclomotori sono quelli prescritti per la patente di categoria A, ivi compresa quella speciale". 
Da quanto detto si desume, pertanto, che il certificato di idoneità alla guida è assimilabile alla patente di guida
A tale proposito, la Suprema Corte cita precedenti molto recenti, nei quali ha affermato che la sanzione della sospensione della patente di guida è applicabile a qualsiasi titolo abilitativo alla guida, ivi incluso il certificato di idoneità alla guida di ciclomotori (cfr. Cass. - Sez. Feriale - n. 32806 del 17.08.2011). 
Per i motivi suindicati, la Corte di Cassazione - Sez. IV penale - con la sentenza n. 32439 depositata in data 13.08.2012 ha stabilito che "... la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, prevista quale sanzione amministrativa obbligatoria anche in caso di sentenza di patteggiamento, deve necessariamente avere ad oggetto la patente di guida, in quanto titolo che abilita il soggetto "anche" alla guida del ciclomotore".
Roma, 22 agosto 2012 
Avv. Daniela Conte 
Studio Legale Avv. Daniela Conte & Partners
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