Vi proponiamo il contributo di Ilenia Medizza in collaborazione con Domenico Pepe e Margherita Zanet*, attraverso il quale vediamo nel dettaglio quali sono le novità del decreto sul nuovo APE. Rispetto alla normativa preesistente, sono state introdotte diverse novità sull’ Attestato Prestazione Energetica che i nostri autori spiegano brevemente ma con molta precisione. Metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche, schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto e linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici. Questi i temi dei decreti, ma vediamo di andare più a fondo.
Il 15 luglio di quest’anno sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n.162 tre importanti provvedimenti che completano il quadro normativo italiano in materia di efficienza energetica degli edifici e di Attestato di Prestazione Energetica e che entreranno in vigore il primo ottobre 2015.
Al fine di inquadrare in maniera più completa come queste modifiche si inseriscano nel complesso quadro legislativo italiano in tema di certificazione energetica proponiamo un brevissimo riassunto sintetizzando le principali normative susseguitesi negli anni.
Come richiesto dall’Unione Europea, l’Italia nel 2005 ha emanato una normativa nazionale per il perseguimento del contenimento energetico dell’edificato recependo la direttiva 2002/91/CE con il D.Lgs. 192/2005, in seguito modificato e integrato dal D.Lgs. 311/2006, dal D.P.R. 59/2009 (nello stesso anno il 25/7 vengono emanate le prime Linee Guida nazionali per la redazione degli ACE) e dal D.L. 63/2013, che in particolare disciplina la metodologia di calcolo, l’applicazione dei requisiti minimi, i criteri generali per la certificazione energetica degli edifici (prima ACE e poi APE), la qualificazione e l’indipendenza degli esperti incaricati.
Va ricordato anche che lo sviluppo normativo non è sempre stato coerente con gli obblighi imposti dalle direttive europee, nel maggio 2008 a recepimento della direttiva europea 2006/32/CE viene pubblicato il D.Lgs. n.115/2008 ove, in attesa dei decreti attuativi del D.Lgs. 192/2005, vengono fornite le disposizioni sulle metodologie di calcolo e i requisiti che devono possedere i soggetti certificatori. Nell’agosto del 2008 viene emanato il D.L. 112/2008, poi convertito in Legge 133/2008, ove vengono abrogati alcuni artcoli del D.Lgs. 192/2005 che prevedevano l’obbligo di allegare l’attestato di qualificazione/certificazione energetica agli atti di compravendita e di locazione, con successiva messa in mora del nostro Paese per il mancato rispetto della Direttiva 2002/91/CE che nell’aprile 2009 veniva modificata per introdurre l’obbligo di realizzare edifici ad energia zero dal 2018.
Successivamente con il D.Lgs. 28/2011, che recepisce la direttiva europea 2009/28/CE viene reintrodotta l’obbligatorietà della certificazione energetica degli edifici in un decreto incentrato prevalentemente sull’ utilizzo delle fonti rinnovabili per edifici nuovi e ristrutturazioni rilevanti.
Al fine di adempiere alle prescrizioni imposte dalla Commissione Europea per la procedura di infrazione per il mancato recepimento dei principi contenuti nella direttiva 2010/31/UE (l’Italia si era adeguata con il D.Lgs. 192/2005, senza però mai rendere efficaci i principi) il 1 luglio di quest’anno il Ministero dello Sviluppo Economico ha comunicato ufficialmente la pubblicazione dei testi tecnici.
I decreti pubblicati in Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015 sono tre:
- M. 26 giugno 2015 recante “Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici”
- M. 26 giugno 2015 recante “Schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell’applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici.”
- M. 26 giugno 2015 recante “Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 - Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”
Sono tutti testi tecnici che diventeranno attuativi dal 1 ottobre 2015, fino ad allora rimangono i vigore il D.P.R. 59/2009 e linee guida nazionali. La validità dei decreti sarà su tutto il territorio nazionale, le Regioni dovranno adeguarsi alla nuova normativa, entro il 31 marzo di ogni anno aggiornare il catasto energetico (SIAPE).
Con il primo decreto, “Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici“, viene introdotto un nuovo sistema per calcolare la prestazione energetica degli edifici, dei nuovi requisiti minimi al fine di raggiungere l’obiettivo “dell’edificio a energia quasi zero”.
Il secondo decreto sulla relazione tecnica è di fatto un’appendice del precedente e fornisce al progettista le indicazioni sulle relazioni tecniche e i loro contenuti.
Il terzo decreto riguarda l’ Attestato Prestazione Energetica per il quale ci sono novità sul layout, sul sistema di calcolo e sugl’indici, le classi passano da 7 a 10; il nuovo APE sostituisce tutti gli attestati finora in vigore nelle varie Regioni, a eccezione della provincia di Bolzano.
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Vediamo ora in breve le novità più rilevanti:
- Nuova metodologia di calcolo basato su edificio di riferimento, con sette parametri/indici, tutti espressi in kWh/mq*anno per qualsiasi classificazione di utilizzo dell’edificio: climatizzazione invernale, climatizzazione estiva, produzione acqua calda sanitaria, ventilazione meccanica, illuminazione e trasporto di persone e cose UNITS 1300- parte6 (gli ultimi due non si applicano al residenziale); queste novità renderanno difficile un confronto tra un APE redatto prima e dopo l’entrata in vigore dei nuovi decreti, in quanto non presenteranno dati fra loro confrontabili
- È previsto un nuovo format per APE (Attestato Prestazione Energetica): 10 classi (dalla G alla A4) per l’indice di prestazione energetica globale non rinnovabile dell’edificio EPgl,nren, l’inserimento di indicatori grafici per la prestazione energetica invernale ed estiva (considerando solo l’involucro), il paragone con l’edificio di riferimento, un elenco degli interventi raccomandati decodificati nel quinta pagina dell’APE ove è presente una legenda e le note per la compilazione
- Un nuovo schema da utilizzare per gli annunci di vendita o locazione (appendice C) per l’esposizione delle agenzie immobiliari, in modo da rendere uniformi le informazioni sulla qualità energetica degli edifici;
- Nuova classificazione degli interventi suddivisi tra nuova costruzione, ristrutturazioni importanti di I e II livello, riqualificazione energetica, che differiscono tra loro per superficie sulla quale si interviene e se si interviene anche sull’impianto
- Possono redigere un APE i soggetti abilitati ai sensi del D.P.R. n.75 del 16 aprile 2013, viene esplicitata per punti quale sia la procedura e le modalità di svolgimento del servizio di attestazione della prestazione energetica, l’obbligo del sopralluogo, la redazione di relativo rapporto (che deve essere conservato in caso di futuri controlli), il rilievo e le metodologie d’indagine, la metodologia di calcolo
- L’inserimento della dicitura “collaudo energetico” per nuovi edifici e ristrutturazioni importanti di primo livello che sottende quindi l’incarico di un certificatore prima dell’inizio dei lavori e che segua i lavori durante le fasi salienti
- Si prevede l’istituzione del Sistema Informativo sugli Attestati di Prestazione Energetica (SIAPE) e l’obbligo di controllo/verifica del 2% dei certificati depositati da parte delle Regioni, per gli attestati falsi scatteranno le sanzioni previste dall’art.15 del D.Lgs. 192/2005
- Nuovi requisiti minimi in vigore dal 1 gennaio 2019 per gli edifici pubblici e dal 1 gennaio 2021 per tutti gli altri, applicabili completamente o parzialmente a seconda della classificazione dell’intervento da svolgere; viene fornita anche una tabella riassuntiva di incrocio tra intervento e adempimenti da rispettare
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- Introdotto l’Energia Quasi Zero – ZEB – definito come edificio che rispetta tutti gli requisiti minimi vigenti e rispetta l’obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili previsto da D.L. 28 del 3 marzo 2011; nel layout dell’APE è prevista un apposita casella sopra la classe energetica che riporta se l’edificio sia o meno ZEB
- Per tutti gli interventi sono indicate delle prescrizioni comuni: la redazione delle relazioni tecniche energetiche ed esplicitati i contenuti delle stesse a seconda degli interventi svolti, nel caso di interventi su strutture opache delimitanti il volume verso l’esterno si prevede la conformità alla UNI EN ISO 13788 per verificare l’assenza della formazione di muffe e l’attenuazione dei ponti termici, l’assenza di condensa interstiziale, secondo le concentrazioni interne previste nell’appendice della norma stessa; quest’ultimo punto si rivela notevolmente critico per alcuni elementi costituenti l’involucro, come ad esempio le coperture
*articolo dell’Arch. Ilenia Medizza
in collaborazione con Ing. Domenico Pepe, Dott.ssa Margherita Zanet
immagine: www.ivobuda.com
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