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I diritti della donna: Olympe de Gouges (1748-1793)

Da Danidom57

 Dal libro “Donne protagoniste” di Francesca Santucci: Olympe de  Gouges (1748-1793)

E’ nel Settecento, con l’Illuminismo,che, anche se non le venivano riconosciuti gli stessi diritti dell’uomo, la donna cominciò a contare nella società; fino al 1789, però, solamente alle donne dei ceti più abbienti fu consentito svolgere un ruolo attivo nel sociale, e bisognò attendere la rivoluzione francese perché fosse consentito anche alle borghesi e alle popolane. Allora parteciparono alla presa della Bastiglia, marciarono in armi contro la reggia di Versailles (fu un corteo di migliaia di donne delle Halles, i grandi mercati generali di Parigi, quello che si mosse quando ci fu l’aumento del pane, marciando dalla città fino a Versailles, reclamandolo a gran voce, accampate tutta la notte dinanzi ai cancelli reali tanto che, assente il re, la regina Maria Antonietta fu costretta a far distribuire cestini di brioche), morirono lottando per le strade e finirono sul patibolo, manifestarono, complottarono, presero parte ai dibattiti e crearono associazioni in difesa dei loro diritti. Ma anche all’interno dei circoli più rivoluzionari continuarono ad essere estromesse dal voto, e poi la Convenzione le escluse dai diritti politici e tolse loro il diritto di associazione, e Robespierre proibì le associazioni femminili e persino i loro giornali. Dagli avvenimenti della dittatura rivoluzionaria del “Terrore” fu travolta anche Olympe de Gouges, l’autrice della “Dichiarazione dei Diritti della Donna e della Cittadina”; strenua e battagliera nel difendere i diritti umani e la parità dei sessi, lottò per i suoi ideali fino al punto di sacrificare la sua stessa vita. Un giorno, a casa di Sophie de Condorcet, moglie del famoso politico girondino, aveva esclamato: La femme a le droit de monter à l’échaffaud, elle doit avoir également le droit de monter à la tribune. La donna ha il diritto di salire sul patibolo, deve avere egualmente il diritto di salire in tribuna! Scrittrice, autrice teatrale oggi completamente dimenticata, sensibile alle ingiustizie da qualunque parte provenissero, sia contro le donne che contro gli uomini (si offrì pure di difendere Luigi XVI quando fu arrestato), si batté per le cause più disparate, anche per la liberazione degli schiavi, per il divorzio e per i diritti degli orfani e delle madri nubili. Olympe de Gouges, il cui vero nome era Marie Gouze, allevata da Pierre Gouze, in realtà figlia naturale del marchese Lefranc de Pompignan, padrino di sua madre, Presidente del Tribunale e famoso letterato, era nata il 7 maggio del 1748 nella regione di Montauban; suo padre adottivo era un macellaio, sua madre rivendeva abiti usati. Sposatasi a soli sedici anni per evadere dall’angusto ambito familiare, ebbe un figlio, ma a 17 anni restò vedova e conobbe Jacques Biétrix, un ingegnere dei trasporti militari: fu amore a prima vista! Lui la condusse con sé a Parigi e qui lei cambiò il suo nome in Olympe de Gouges. Bella e corteggiata, frequentò i salotti più famosi, conobbe i più importanti scrittori e filosofi e cominciò a scrivere (secondo altri a dettare perché analfabeta) saggi, opere teatrali, manifesti, proclami, e nel 1874 compose anche un dramma nel quale si pronunciava, con forti accenti, contro la schiavitù, che andò in scena proprio nell’anno della rivoluzione, nel 1879. Ben presto Olympe si rivolse alla politica; dapprima rivoluzionaria, poi realista, infine repubblicana, convinta che La donna nasce libera ed ha gli stessi diritti dell’uomo, nel 1791 fondò il “Cercle social”, un’associazione che si prefiggeva la parità dei diritti delle donne, e pubblicò la “Dichiarazione dei Diritti della Donna e della Cittadina” (testo che ricalcava la famosa “Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino”, che stabiliva i diritti inalienabili e sacri dell’uomo) in cui Olympe, anticipando le rivendicazioni femministe, auspicava una società senza patriarcato. Ben presto, però, si rese conto che le conquiste della rivoluzione non avvantaggiavano affatto le donne e che anche con il nuovo regime la libertà veniva calpestata, e ricominciò con i suoi infuocati discorsi libertari, attaccando il regime di Robespierre, il quale non esitò a condannarla a morte quando lei prese le difese di Luigi XVI. Olympe de Gouges fu ghigliottinata il 3 novembre del 1793 per aver dimenticato le virtù che convengono al suo sesso ed essersi immischiata nelle cose della Repubblica.

DICHIARAZIONE DEI DIRITTI DELLA DONNA E DELLA CITTADINA

Uomo, sei capace d’essere giusto? E’ una donna che ti pone la domanda; tu non la priverai almeno di questo diritto. Dimmi? Chi ti ha concesso la supremaautorità di opprimere il mio sesso? La tua forza? Il tuo ingegno? Osserva il creatore nella sua saggezza; scorri la natura in tutta la sua grandezza, di cui tu sembri volerti raffrontare, e dammi, se hai il coraggio, l’esempio di questo tirannico potere. Risali agli animali, consulta gli elementi, studia i vegetali, getta infine uno sguardo su tutte le modificazioni della materia organizzata; e rendi a te l’evidenza quando te ne offro i mezzi; cerca, indaga e distingui, se puoi, i sessi nell’amministrazione della natura. Dappertutto tu li troverai confusi, dappertutto essi cooperano in un insieme armonioso a questo capolavoro immortale. Solo l’uomo s’è affastellato un principio di questa eccezione. Bizzarro, cieco, gonfio di scienza e degenerato, in questo secolo illuminato e di sagacità, nell’ignoranza più stupida, vuole comandare da despota su un sesso che ha ricevuto tutte le facoltà intellettuali; pretende di godere della rivoluzione, e reclama i suoi diritti all’uguaglianza, per non dire niente di più. Preambolo Le madri, le figlie, le sorelle, rappresentanti della nazione, chiedono di potersi costituire in Assemblea nazionale. Considerando che l’ignoranza, l’oblio o il disprezzo dei diritti della donna sono le cause delle disgrazie pubbliche e della corruzione dei governi, hanno deciso di esporre, in una Dichiarazione solenne, i diritti naturali, inalienabili e sacri della donna, affinché questa dichiarazione, costantemente presente a tutti i membri del corpo sociale, ricordi loro senza sosta i loro diritti e i loro doveri, affinché gli atti del potere delle donne e quelli del potere degli uomini, potendo essere paragonati ad ogni istante con gli scopi di ogni istituzione politica, siano più rispettati, affinché le proteste dei cittadini, fondate ormai su principi semplici e incontestabili, si rivolgano sempre al mantenimento della Costituzione, dei buoni costumi, e alla felicità di tutti. In conseguenza, il sesso superiore sia in bellezza che in coraggio, nelle sofferenze della maternità, riconosce e dichiara, in presenza e sotto gli auspici dell’essere supremo, i seguenti Diritti della Donna e della Cittadina.

Articolo I La Donna nasce libera ed ha gli stessi diritti dell’uomo. Le distinzioni sociali possono essere fondate solo sull’utilità comune.

Articolo II Lo scopo di ogni associazione politica è la conservazione dei diritti naturali e imprescrittibili della Donna e dell’Uomo: questi diritti sono la libertà, la proprietà, la sicurezza e soprattutto la resistenza all’oppressione.

Articolo III Il principio di ogni sovranità risiede essenzialmente nella nazione, che è la riunione della donna e dell’uomo: nessun corpo, nessun individuo può esercitarne l’autorità che non ne sia espressamente derivata.

Articolo IV La libertà e la giustizia consistono nel restituire tutto quello che appartiene agli altri; così l’esercizio dei diritti naturali della donna ha come limiti solo la tirannia perpetua che l’uomo le oppone; questi limiti devono essere riformati dalle leggi della natura e della ragione.

Articolo V Le leggi della natura e della ragione impediscono ogni azione nociva alla società: tutto ciò che non è proibito da queste leggi, sagge e divine, non può essere impedito, e nessuno può essere obbligato a fare quello che esse non ordinano di fare.

Articolo VI La legge deve essere l’espressione della volontà generale; tutte le Cittadine e i Cittadini devono concorrere personalmente, o attraverso i loro rappresentanti, alla sua formazione; esse deve essere la stessa per tutti: Tutte le cittadine e tutti i cittadini, essendo uguali ai suoi occhi, devono essere ugualmente ammissibili ad ogni dignità, posto e impiego pubblici secondo le loro capacità, e senza altre distinzioni che quelle delle loro virtù e dei loro talenti.

Articolo VII Nessuna donna è esclusa; essa è accusata, arrestata e detenuta nei casi determinati dalla Legge. Le donne obbediscono come gli uomini a questa legge rigorosa.

Articolo VIII La Legge non deve stabilire che pene restrittive ed evidentemente necessarie, e nessuno può essere punito se non grazie a una legge stabilita e promulgata anteriormente al delitto e legalmente applicata alle donne.

Articolo IX Tutto il rigore è esercitato dalla legge per ogni donna dichiarata colpevole.

Articolo X Nessuno deve essere perseguitato per le sue opinioni, anche fondamentali; la donna ha il diritto di salire sul patibolo, deve avere ugualmente il diritto di salire sulla Tribuna; a condizione che le sue manifestazioni non turbino l’ordine pubblico stabilito dalla legge.

Articolo XI La libera comunicazione dei pensieri e delle opinioni è uno dei diritti più preziosi della donna, poiché questa libertà assicura la legittimità dei padri verso i figli. Ogni Cittadina può dunque dire liberamente, io sono la madre di un figlio che vi appartiene, senza che un pregiudizio barbaro la obblighi a dissimulare la verità; salvo rispondere dell’abuso di questa libertà nei casi determinati dalla Legge.

Articolo XII La garanzia dei diritti della donna e della cittadina ha bisogno di un particolare sostegno; questa garanzia deve essere istituita a vantaggio di tutti, e non per l’utilità particolare di quelle alle quali è affidata.

Articolo XIII Per il mantenimento della forza pubblica, e per le spese dell’amministrazione, i contributi della donna e dell’uomo sono uguali; essa partecipa a tutte le incombenze, a tutti i lavori faticosi; deve dunque avere la sua parte nella distribuzione dei posti, degli impieghi, delle cariche delle dignità e dell’industria.

Articolo XIV Le Cittadine e i Cittadini hanno il diritto di costatare personalmente, o attraverso i loro rappresentanti, la necessità dell’imposta pubblica. Le Cittadine non possono aderirvi che a condizione di essere ammesse ad un’uguale divisione, non solo dei beni di fortuna, ma anche nell’amministrazione pubblica, e di determinare la quota, la base imponibile, la riscossione e la durata dell’imposta.

Articolo XV La massa delle donne, coalizzata nel pagamento delle imposte con quella degli uomini, ha il diritto di chiedere conto, ad ogni pubblico ufficiale, della sua amministrazione.

Articolo XVI Ogni società nella quale la garanzia dei diritti non sia assicurata, né la separazione dei poteri sia determinata, non ha alcuna costituzione; la costituzione è nulla, se la maggioranza degli individui che compongono la Nazione, non ha cooperato alla sua redazione.

Articolo XVII Le proprietà appartengono ai due sessi riuniti o separati; esse sono per ciascuno un diritto inviolabile e sacro; nessuno ne può essere privato come vero patrimonio della natura, se non quando la necessità pubblica, legalmente constatata, l’esiga in modo evidente, a condizione di una giusta e preliminare indennità.

(Dal libro "Donne protagoniste" di Francesca Santucci)


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