Quali sono le principali novità introdotte dalla Riforma del Lavoro Fornero in merito al lavoro accessorio con l’uso dei voucher? A dare una serie di indicazioni operative è sempre il Vademecum sulla Riforma del Lavoro, diffuso qualche giorno fa dal Ministero del lavoro e realizzato con la collaborazione degli esperti del Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro (scarica il Vademecum completo sulla Riforma del Lavoro).
Anzitutto occorre premettere che, ai sensi dell’art. 70 del d.lgs. 276/2003, è possibile attivare prestazioni di natura occasionale e accessoria, tenendo conto esclusivamente del limite di carattere economico. Tale limite, pari a 5.000 euro da considerarsi al netto delle trattenute previste dalla legge, in origine era quantificato in relazione alla attività prestata nei confronti del singolo committente.
Oggi, dopo le modifiche apportate dalla Riforma del Lavoro Fornero alla disciplina del lavoro accessorio, il limite va riferito al compenso massimo che il lavoratore accessorio può percepire, nel corso dell’anno solare, indipendentemente dal numero dei committenti.
Quindi, fermo restando il limite complessivo di 5.000 euro, il Legislatore stabilisce che “nei confronti dei committenti imprenditori commerciali o professionisti, le attività lavorative (…) possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente con compensi non superiori a 2.000 euro, rivalutati annualmente (…)”.
Altra domanda chiarita dal Vademecum sulla Riforma del Lavoro in merito ai voucher è se, ai fini del riscontro della genuinità dell’utilizzo dei buoni lavoro per prestazioni accessorie occorre verificarne la natura.
Ai fini qualificatori, chiariscono dal Ministero del lavoro, risulta determinante unicamente il rispetto del requisito di carattere economico dei 5.000 e dei 2.000 euro. Se la prestazione lavorativa è contenuta entro tali limiti, al personale ispettivo non è consentito entrare nel merito delle modalità di svolgimento della prestazione, perché ciò finirebbe per vanificare le finalità stesse dell’istituto.
In sostanza, se sono corretti i presupposti di instaurazione del rapporto, il Legislatore presume che qualunque prestazione rientrante nei limiti economici sopra descritti sia per definizione occasionale e accessoria, anche se in azienda sono presenti lavoratori che svolgono la medesima prestazione con un contratto di lavoro subordinato.
Infine, quali sono le conseguenze in caso di superamento del limite economico previsto dalla Riforma del Lavoro Fornero?
In sede di accertamento ispettivo, ed esclusivamente in riferimento al soggetto committente avente natura di impresa, nel caso di superamento del limite economico si potrà verificare se la prestazione sia riconducibile ad un rapporto di tipo autonomo o subordinato, con eventuali conseguenze sul piano lavoristico e contributivo.