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Il bilancio d'esercizio: termini generali

Da B2corporate @b2corporate
La forma ed il modo di redigere il bilancio in Italia sono regolati dagli artt. 2423-2435 bis CC, modificati nel 1992 in recepimento della IV Direttiva UE. Le imprese possono optare per il bilancio in forma normale  o in forma abbreviata,  secondo che abbiano o meno, per due esercizi, superato i seguenti limiti:
a) 2,43 m euro come totale dell’attivà
b) 4,91 m euro di fatturato
c) 50 dipendenti
Le imprese che non hanno superato tali limiti dovranno redigere solo:
- lo stato patrimoniale
- il conto economico
- la nota integrativa
Il bilancio ai fini civilistici è disciplinato dal d.lgs. 9/4/91 n. 127, con il quale il legislatore ha introdotto una serie di modifiche  al codice civile al fine di recepire la IV Direttiva CE in materia di bilancio per le società. Il  documento è redatto dagli amministratori, approvato dai soci, depositato e messo a disposizione del pubblico presso la camera di commercio competente, il bilancio rettificato ai fini fiscali ha lo scopo di evidenziare il reddito imponibile, la cui determinazione è regolata dalle normative esistenti in materia tributaria. l’utile ottenuto “ai fini civilistici” viene ricalcolato attraverso variazioni in aumento per costi od oneri non deducibili e in diminuzione per ricavi e proventi non tassabili.
Le linee guida del Bilancio riguardano:
Postulati
- Chiarezza
- Verità
- Correttezza
Principi di redazione
Prudenza: si deve tener conto solo utili effettivamente realizzati, ma si dovrà riportare le perdite presunte.
Continuità dell’attività : la valutazione delle diverse poste in bilancio va fatta considerando la continuazione dell’attività (bilancio d’esercizio). Al contrario abbiamo valutazioni per fusioni, cessioni, liquidazioni, ecc..
Competenza: i costi e i ricavi sono riportati nell’esercizio in cui si sono verificati, indipendentemente dalla data di incasso o pagamento. Per attività svolte in periodi superiori all’esercizio (commesse) si considerano ricavi gli stati avanzamento lavori.

Continuità dei criteri di valutazione.


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