La diversa quantificazione o specificazione della pretesa, fermi i suoi fatti costitutivi, non comporta prospettazione di una nuova causa petendi in aggiunta a quella dedotta in primo grado e, pertanto, non può essere equiparata a una nuova domanda.
Corte di Cassazione, sez. III, 18 aprile 2013, n. 9453
Teramo, 10 Ottobre 2013 Avv. Annamaria Tanzi
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