L’aula della Camera ha approvato il ddl anticorruzione con 280 sì, 53 no e 11 astenuti. Il ddl, approvato in via definitiva e senza modifiche rispetto al testo del Senato, diventa così legge. Hanno votato a favore Pd, Sel, Scelta Civica, Per l’Italia, Area Popolare, gli ex 5 stelle di Alternativa Libera. Hanno votato contro Forza Italia e M5S. La Lega si è astenuta.
(affaritaliani.it)
Più carcere per i principali reati contro la Pubblica Amministrazione, ma anche sconti di pena per pentiti e collaboratori. La Camera ha approvato in via definitiva il ddl anticorruzione, legge che reintroduce tra l’altro il delitto di falso in bilancio, obbliga i condannati a restituire il maltolto e rinforza i poteri dell’Anac.
Questi i punti-chiave della legge.
- Corruzione: viene punita con una pena da sei a dieci anni di reclusione la corruzione propria, commessa da pubblici ufficiali, mentre va da 6 anni nel minimo e a 10 anni e 6 mesi nel massimo quella per induzione. Per la corruzione in atti giudiziari si “rischia” da 6 a 12 anni.
- Corrotti via da contratti con la Pubblica Amministrazione per 5 anni: sale a 5 anni il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione per chi e’ condannato per un reato di corruzione.
- 416 Bis, pene più alte per mafiosi e boss: chi fa parte di un’associazione di stampo mafioso è punito con la reclusione da 10 a 15 anni (orala pena va dai 7 ai 12 anni). Pene più severe per i boss alla guida del sodalizio mafioso: la pena va da 12 a 18 anni ( e non da 9 e 14). Se l’associazione è armata la pena della reclusione è aggravata: va da 12 a 20 anni , mentre per i “capi” in questi casi la pena va da 15 a 26 anni
- Patteggiamento “a condizione” con reati di corruzione: in caso di corruzione per l’esercizio della funzione, in atti giudiziari, induzione indebita concussione e peculato il patteggiamento sarà condizionato alla restituzione del prezzo o del profitto del reato.
- Più controllo all’ANAC: il pubblico ministero che procede per corruzione, concussione, ma anche turbata libertà dell’asta pubblica e traffico di influenze dovrà tenere informato il presidente dell’Autorità Anticorruzione.
- Il ritorno del falso in bilancio: l’articolo 2621 dei codice civile viene così riformato: gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi” L’articolo 2622 del codice civile che riguarda le società quotate in Borsa è così riformato: gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell’Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concreta-mente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni. “Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate: 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell’Unione europea; 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano; 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell’Unione euro-pea; 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.
- Salgono le sanzioni per le quote societarie: il testo prevede multe più salate per le società quotate: va da 400 a 600 quote.Per le non quotate la multa è minimo di 200 e massimo di 400 quote azionarie. La sanzione va da 100 a 200 quote anche per le società non quotate in caso di lieve entità del fatto. (AGI)
