La critica ai superiori – qualora non trasmodi in incontinenze formali, mancata collaborazione, rifiuto di eseguire ordini legittimi, inefficienze del servizio – non può mai costituire giudizio di valutazione da parte del superiore medesimo, in quanto all’evidenza si trasformerebbe in uno strumento di indebita pressione nei confronti del dipendente.
Tribunale di Venezia, sez. Lavoro, 02 febbraio 2013, n. 996
Teramo, 15 Febbraio 2013 Avv. Annamaria Tanzi
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