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Il fermo amministrativo dei beni mobili registrati

Da Robertoborz
IL FERMO AMMINISTRATIVO DEI BENI MOBILI REGISTRATI IL FERMO AMMINISTRATIVO DEI BENI MOBILI REGISTRATI Si tratta del provvedimento che in gergo giornalistico viene denominato “ganasce fiscali”. E’ una procedura cautelativa che può riguardare autoveicoli, motoveicoli, aeromobili, barche e navi; cioè tutti quei beni che, dai Pubblici Registri Mobiliari (P.R.A., Registro Navale, ecc.), risultano essere intestati al Contribuente.
In tali casi l’Agente della Riscossione invia al Contribuente una lettera di preavviso di iscrizione del fermo amministrativo, nella quale è indicato il dettaglio del debito relativo alla cartella esattoriale (più eventuali spese) con l’avvertenza che, in difetto di pagamento entro 20 giorni dalla lettera, si procederà all’iscrizione del fermo del bene nei Pubblici Registri.
l caso più frequente è quello di iscrizione di fermo al P.R.A. – Pubblico Registro Automobilistico – di una o più autovetture di proprietà del Debitore, con le seguenti conseguenze:
* il veicolo sottoposto a fermo non può circolare;
* il veicolo sottoposto a fermo e trovato a circolare è soggetto alle sanzioni amministrative previste dal Codice della Strada (art. 214 del D.Lgs 285/92), da un minimo di 656,25 Euro ad un massimo di 2.628,15 Euro, oltre al sequestro immediato ed al successivo ricovero in apposito luogo di custodia;
* il provvedimento di fermo comporta l’inopponibilità all’Agente della Riscossione di successivi atti dispositivi del bene; ciò significa che, se non viene pagato il debito che ha dato origine alla procedura, l’Agente della Riscossione può sottoporre a pignoramento il bene fermato e venderlo all’asta, anche se nel frattempo l’auto è passata in proprietà ad un terzo a seguito di vendita;
* le Compagnie di Assicurazione, in caso di sinistro accaduto in violazione del provvedimento di fermo, a norma delle condizioni contrattuali, possono far valere il diritto di rivalsa sull’Assicurato.
La cancellazione del “fermo” è effettuata a cura del Contribuente presso il P.R.A. – Pubblico Registro Automobilistico – previa esibizione del provvedimento di revoca che l’Agente della Riscossione rilascerà all’atto del saldo degli importi dovuti (cartella esattoriale più spese per la procedura di fermo amministrativo) nonché dietro versamento alle casse dell’Automobile Club d’Italia delle ulteriori spese allo stesso spettanti. In caso di sgravio della cartella esattoriale per debito non dovuto, provvede l’Agente della Riscossione alla cancellazione gratuita.

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COMMENTI (1)

Da franz
Inviato il 07 ottobre a 16:43
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Se equitalia dovesse mettere il fermo amministrativo alla mia auto, la porto davanti all'ufficio competente e la incendio, non potrò più usarla, ma neanche loro, occhio per occho dente per dente!!!