Il Giudice Sportivo e quei 5 minuti di troppo de L’Aquila…

Creato il 04 novembre 2011 da Ilgrillotalpa @IlGrillotalpa

Le decisioni del Giudice Sportivo. Farà discutere la decisione sull’omologazione del risultato di L’Aquila-Petrarca. Al di là del merito il reclamo viene respinto perché presentato con 5 minuti di ritardo…

Reclamo presentato all’arbitro dalla società L’Aquila Rugby 1936 SSD
Il Giudice Sportivo,
- rilevato che in occasione della gara del campionato Serie Eccellenza “Rugby L’Aquila 1936/ R. Petrarca Padova SRL” terminata alle ore 17, 40 il Sig. Alleva Giuseppe , dirig. accompagnatore del Rugby L’Aquila presentava al direttore di gara Sig. Marius Mitrea
reclamo ex art.72 Reg. di Giustizia alle ore 18,30 come attestato dallo stesso arbitro Mitrea nel proprio Mod. D del referto arbitrale;
- considerato che l’Art 72 del Reg.di Giustizia pone tra le condizioni di ammissibilità del reclamo che lo stesso sia presentato all’arbitro entro 45 minuti dal termine della gara;
- ritenuto pertanto che il dirigente accompagnatore Sig. Alleva ha presentato il reclamo al direttore di gara 50 minuti dopo il termine della stessa, quindi successivamente allo spirare del termine di minuti 45 stabilito dal Reg. di Giustizia;
rilevato dunque che il ricorso difetta dei requisiti previsti dall’art.72 punto 2 numero II;
P.Q.M.
- dichiara il presente reclamo inammissibile ed omologa la partita “Rugby L’Aquila 1936 / R. Petrarca Padova” con il risultato conseguito sul campo di 15 a 26

ILLECITI TECNICI A CARICO DEL SOGGETTO AFFILIATO – MULTE
- L’AQUILA RUGBY 1936, segnalata dall’arbitro, infraz. art. 29/1 lett. A), MULTA DI EURO 400.00, sanzione inasprita ai sensi dell’art. 14/1 in, MULTA DI EURO 500.00 (CINQUECENTO/00)


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