Il termine
leasing (dall’inglese to lease che significa affittare) indica un accordo di locazione finanziaria, secondo uno schema negoziale nuovo, che ha origine dalla tradizione anglosassone del
common law. La combinazione di schemi cui fa riferimento lo rendono sostanzialmente una locazione con patto di possibile futura vendita, secondo
Art. 1523 del CC (patto di riservato dominio), e
Art. 1571 del CC che esprime il concetto di locazione di un bene.
DefinizioneLe esigenze finanziarie derivanti dallo sviluppo economico hanno fatto sì che si creassero diverse varianti della tipologia del leasing. Ciò che noi qui consideriamo sono le caratteristiche generali di questo schema negoziale e il
leasing finanziario, in quanto strumento più diffuso. Il contratto di leasing nasce dall’esigenza di tipo imprenditoriale di fruire di un bene strumentale, ai fini dello sviluppo del proprio business, senza averne la proprietà fin da subito ma semplicemente un diritto di utilizzo previo pagamento di un canone mensile.
Gli attori negoziali di questo tipo di accordo sono: il soggetto possessore del bene, detto locatore o concedente; il soggetto utilizzatore del bene a fronte del pagamento di un canone periodico. Finito il periodo di locazione, l’utilizzatore può esercitare il diritto di
“riscatto” del bene, o opzione d’acquisto, dietro pagamento di un prezzo finale, previamente concordato. Generalmente, l’accordo viene acceso con una
maxirata iniziale, che ha lo scopo di tutelare dai rischi di perdita il concedente, in caso di insolvenza dell’utilizzatore. Il ragionamento che sta a monte considera che il valore di mercato del bene sommato al maxicanone e ai canoni già corrisposti, possano coprire i costi sostenuti dal locatore. Per il
locatore è quindi della massima importanza valutare il rischio dell’operazione, che si articola su diversi parametri, quali ad esempio: la congruità di prezzo del bene, le sue caratteristiche di utilizzo e di profitto produttivo, la sua recuperabilità, la sua ricollocabilità sul mercato, il suo valore in caso di rientro anticipato dovuto ad insolvenza dell’utilizzatore e la sua rispondenza alle normative antinfortunistiche.
L’azienda utilizzatrice del contratto di leasing, nell’amministrazione straordinaria di tale contratto, deve tenere conto di due ulteriori aspetti, di tipo fiscale:
- il costo del bene è soggetto ad Iva (anche nel caso di immobili)
- il bene rimane di proprietà della società di leasing fino al riscatto quindi non compare in bilancio tra le immobilizzazioni con eccezione delle società che compilano il bilancio IAS secondo i cui criteri il bene va inserito fra le immobilizzazioni e il debito residuo nel passivo.
Leasing finanziarioAndando nella specificità del leasing finanziario, il primo elemento caratterizzante è rappresentato dalla trilateralità del rapporto, ovvero gli attori coinvolti sono: un fornitore del bene strumentale, ad esempio un’azienda produttrice di macchinari per la realizzazione di un prodotto; un utilizzatore, in genere un imprenditore che necessita proprio di quel macchinario; un concedente che svolge la funzione di finanziatore, ma che non è produttore del bene. Dunque, il bene è scelto direttamente dall’utilizzatore presso il fornitore; il concedente acquista il bene dal fornitore; l’ utilizzatore stipula il contratto di leasing con il concedente, il quale concede detto bene in fruizione dietro pagamento di un canone periodico, con la parallela attribuzione del diritto di opzione in ordine all’acquisto.Nel leasing finanziario i canoni sono costruiti:
- sul valore complessivo del bene, che determina il capitale da finanziare;
- sui rischi e sull’incidenza degli oneri finanziari scaturenti dalla durata del rapporto, espressa in numero di canoni,
da queste due prime valutazioni dipendono gli altri valori quali: la maxirata iniziale, il riscatto, il tasso del periodo.