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Il Ministro per i beni e le attività culturali

Creato il 27 luglio 2012 da Nonzittitelarte

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173;
Vista la legge 14 agosto 1967, n. 800;
Vista la legge 30 aprile 1985, n. 163;
Visto il decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, recante disposizioni per la trasformazione degli enti che operano nel settore musicale in fondazioni di diritto privato, e successive modificazioni;
Vista la legge 11 novembre 2003, n. 310, e successive modificazioni, ed in particolare l’articolo 1, comma 5, in forza del quale la Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari concorre al riparto ordinario delle risorse assegnate al settore delle fondazioni lirico-sinfoniche a decorrere dall’anno 2010;
DECRETA
Art. 1
Criteri generali e percentuali di ripartizione
1. La quota del Fondo unico per lo spettacolo destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche, ai sensi dell’articolo 24 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, come modificato dall’articolo 1, comma 1148, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, di seguito indicato come «decreto legislativo», è attribuita sulla base dei seguenti criteri:
a) è determinata nel 65 per cento della quota una sub-quota da erogare in considerazione dei costi di produzione conseguenti dagli organici funzionali approvati, con esclusivo riferimento a quelli derivanti dal minimo tabellare previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro;
b) sono determinate, in relazione alla lettera a) che precede, due frazioni pari ciascuna al 2 per cento della medesima sub-quota finalizzate alla considerazione degli interventi di riduzione delle spese;
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c) è determinata nel 25 per cento della quota una sub-quota da erogare in considerazione dei costi di produzione derivanti dai programmi di attività offerta da ciascuna fondazione nell’anno cui afferisce la ripartizione, sulla base di indicatori di rilevazione della produzione;
d) è determinata nel 10 per cento della quota una sub-quota da erogare in considerazione della qualità artistica dei programmi.
Art. 2
Indicatori di rilevazione della produzione
1. Gli indicatori di rilevazione della produzione di cui all’articolo 1 sono espressi in punteggi da attribuire alla produzione suddivisa per generi, con riferimento a ciascuna singola rappresentazione o esecuzione di cui la fondazione è intestataria quale titolare del sistema di emissione SIAE o organizzatore per soggetti terzi nelle seguenti misure:
a) per il genere lirica, che sarà eseguito da un numero di non meno di 45 professori d’orchestra salvo il caso di opere con numero inferiore prescritto in partitura, punti 10 per la lirica con impiego di oltre 100 elementi in scena ed in buca orchestrale, punti 6,5 per la lirica con impiego fino a 100 elementi in scena ed in buca orchestrale;
b) per il genere balletto, punti 4 per il balletto con orchestra, punti 2 per il balletto con musica registrata. Il punteggio attribuito al balletto con orchestra o con musica registrata è ulteriormente aumentato di 1 punto, per le rappresentazioni effettuate con il proprio corpo di ballo stabile o utilizzando il corpo di ballo di altre fondazioni;
c) per il genere concertistica, punti 2,5 per i concerti sinfonico-corali, punti 2 per i concerti sinfonici. Per le manifestazioni costituite da opere in forma di concerto o semiscenica, il corrispondente punteggio è ridotto alla metà; per le manifestazioni costituite da abbinamento di attività anche di genere diverso, il punteggio attribuito a ciascuna è pari al 50 per cento di quello previsto per l’ attività corrispondente sino ad un massimo di due per manifestazione, con attribuzione dei punti o frazioni di punto al corrispondente genere.
2. Per l’attività del genere concertistica della Fondazione Accademia nazionale di Santa Cecilia i punteggi stabiliti nel comma 1 sono aumentati del 50 per cento. I punteggi attribuiti alle manifestazioni effettuate dalla Fondazione Arena di Verona sono ridotti della metà.
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3. A decorrere dalla ripartizione afferente l’anno 2010, gli indicatori di rilevazione della produzione di cui al comma 1, quanto alla rilevazione dei programmi di attività offerta da ciascuna fondazione, sono integrati nelle seguenti misure:
a) per il genere lirica, punti 11 per lirica con impiego di oltre 150 elementi in scena ed in buca orchestrale;
b) per il genere balletto, punti 5,5 per il balletto con orchestra e numero di tersicorei non inferiore a 45.
4. Al fine di comprovare l’attività sovvenzionata, è ammessa, per non più del 20 per cento di ciascun genere, la produzione svolta presso altri organismi ospitanti intestatari dei relativi borderò. Nel caso di produzione svolta presso altri organismi ospitanti, l’effettuazione può essere comprovata dalle fondazioni mediante acquisizione di copia del documento rilasciato dalla SIAE e trasmissione all’Amministrazione vigilante di una dichiarazione del legale rappresentante dell’organismo ospitante, in forma di autocertificazione, attestante che lo spettacolo non viene utilizzato per fruire di contributi a valere sul Fondo unico per lo spettacolo.
Art. 3
Riparto delle quote
1. La sub-quota di cui all’articolo 1, comma 1, lett. a), relativa alla considerazione dei costi degli organici funzionali, è ripartita in base alle percentuali ricavate dal rapporto tra il valore dei minimi tabellari dell’organico funzionale di ogni singola fondazione ed il valore totale dei minimi tabellari degli organici. Il Direttore generale per lo spettacolo dal vivo determina il valore di costo attribuibile alle figure professionali previste negli organici funzionali prive di contratto nazionale di lavoro.
2. La prima frazione di cui all’articolo 1, comma 1, lett. b), pari al 2 per cento della sub-quota di cui all’articolo 1, comma 1, lett. a), è ripartita in base alle percentuali ricavate dai rapporti tra il punteggio complessivo dell’attività dell’ultimo anno consuntivato da ciascuna fondazione ed il valore dei costi totali della produzione, sottratti quelli non riferibili alla produzione calcolata ai sensi dell’articolo 2, secondo le determinazioni del Direttore generale per lo spettacolo dal vivo.
3. La seconda frazione di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), pari al 2 per cento della sub-quota di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), è ripartita, in percentuale, a favore
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delle sole fondazioni che risultino avere conseguito un valore positivo nella variazione tra i rapporti registrati negli ultimi due esercizi consuntivati, da ciascuna fondazione, tra ricavi da biglietteria e costi totali della produzione, sottratti quelli non riferibili alla produzione calcolata ai sensi dell’articolo 2, secondo le determinazioni del Direttore generale per lo spettacolo dal vivo. Qualora nessuna fondazione consegua un valore positivo, l’importo della frazione di sub-quota è destinata alla valutazione degli elementi qualitativi di cui al comma 5.
4. La sub-quota di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c), relativa alla considerazione dei costi di produzione derivanti dai programmi di attività offerta da ciascuna fondazione nell’anno cui afferisce la ripartizione, è ripartita in base a percentuali distinte per genere lirica, genere balletto e genere concertistica, ricavate dal rapporto tra il numero dei punti dell’attività a pagamento, come specificata dall’articolo 2, realizzati da ciascuna fondazione e la somma totale dei punti ottenuti sommando i dati numerici per genere delle fondazioni.
5. La sub-quota di cui all’articolo 1, comma 1, lettera d), relativa alla valutazione degli elementi qualitativi dell’attività proposta, è ripartita su parere della Commissione consultiva per la musica, che determina un giudizio, espresso in punteggio percentuale attribuito a ciascuna fondazione concorrente, prioritariamente in merito alla validità artistica del progetto, alla direzione artistica, all’entità e varietà della produzione e dei titoli offerti, nonché ai seguenti elementi:
a) inserimento nei programmi annuali di attività artistica di opere di compositori nazionali;
b) coordinamento della propria attività con quella di altri enti operanti nel settore delle esecuzioni musicali, e realizzazione di coproduzioni risultanti da formale accordo fra i soggetti produttori;
c) incentivazione della produzione musicale nazionale, nel rispetto dei principi comunitari, con particolare riguardo alla committenza di nuove opere e al loro eventuale allestimento in prima assoluta nell’anno considerato;
d) previsione di incentivi per promuovere l’accesso ai teatri da parte di studenti e lavoratori;
e) misura delle facilitazioni e dell’offerta di biglietti per famiglie, giovani, disabili, di cui all’art. 4 del D.M. 28 febbraio 2006 “Disposizioni in materia di coordinamento delle fondazioni lirico-sinfoniche”, in materia di promozione del pubblico;
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f) spazio riservato alla musica e al repertorio contemporaneo, alle giovani generazioni di artisti, all’innovazione del linguaggio;
g) numero di prove programmate;
h) allestimenti realizzati da propri laboratori scenografici o da quelli di altre fondazioni o teatri di tradizione;
i) attività collaterali, segnatamente quelle rivolte al pubblico scolastico e universitario e quelle volte alla formazione professionale dei quadri ed alla educazione musicale della collettività;
l) adeguatezza del cartellone di attività alla domanda, anche in relazione all’offerta degli esercizi precedenti.
Art. 4
Partecipazione dei privati
1. All’atto della partecipazione dei soggetti privati approvata con il procedimento di cui all’articolo 8 del decreto legislativo, sulla quota del fondo spettante alla singola fondazione in base al presente decreto, è operata una riduzione nella misura del 5 per cento della somma complessivamente ottenuta dalla medesima fondazione, quale apporto al patrimonio e contributo alla gestione, da parte dei soggetti privati diversi dai partecipanti pubblici obbligatori di cui all’articolo 12, comma 2, del decreto legislativo. La riduzione è operata in somme identiche per ciascuno degli anni del triennio successivo a quello di adozione della deliberazione di cui all’articolo 6 del decreto legislativo.
2. Gli importi derivanti dalla riduzione della quota ai sensi del comma 1 sono destinati al sostegno delle altre attività musicali e di danza, destinatarie di contributi ai sensi della legge 30 aprile 1985, n. 163.
Art. 5
Procedimento di erogazione
1. Le fondazioni sono tenute a comunicare, entro il termine del 1° settembre dell’anno precedente quello cui afferisce la ripartizione, il valore dei minimi tabellari dell’organico funzionale approvato, i valori della produzione, la sintesi dell’attività con indicazione dei generi della produzione e delle singole rappresentazioni e esecuzioni. Il Direttore
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generale per lo spettacolo dal vivo può richiedere l’invio della documentazione di cui al presente decreto anche per via telematica.
2. Il Direttore generale per lo spettacolo dal vivo, determinato il riparto in valori percentuali delle sub-quote e frazioni, ai sensi dell’articolo 3, sulla base degli elementi e dei dati comunicati dalle fondazioni, provvede ad acquisire il parere della Commissione consultiva per la musica. Le fondazioni sono altresì tenute ad inviare, entro il termine perentorio del 1° novembre dell’anno precedente quello cui afferisce la ripartizione, i programmi analitici dell’attività, pena la decadenza dal riparto di cui all’articolo 3, comma 5.
3. Il contributo è erogato, per ciascun anno, in due rate, salvo diversa disposizione di legge. La prima rata, pari all’80 per cento della quota del fondo spettante alla fondazione, è erogata entro il 28 febbraio dell’anno di riferimento; la seconda rata è erogata entro il 31 ottobre del medesimo anno.
4. L’erogazione della prima rata è subordinata alla presentazione del bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento e di dichiarazione relativa all’attività effettivamente realizzata nell’anno precedente, distinta per generi della produzione e singole rappresentazioni ed esecuzioni, come considerati dall’articolo 2 e valutati in sede di riparto. Anche ai fini del comma 3, le fondazioni presentano il bilancio consuntivo di ciascun anno entro il 30 giugno dell’anno successivo, accompagnato da una relazione analitica sull’attività svolta, con diretto riscontro e riferimento a quanto previamente dichiarato nei programmi analitici di attività in sede di riparto, ed in particolare a quanto previsto dall’articolo 17 del decreto legislativo.
5. L’accertamento, a mezzo della dichiarazione di cui al comma 4, di attività annuale inferiori a quelle valutate per ogni fondazione in sede di riparto, comporta riduzione della quota di cui all’articolo 3, comma 4, in misura doppia rispetto alla percentuale di flessione dell’attività, senza possibilità di compensazione di punti per generi. Gli importi derivanti dalla riduzione della quota ai sensi del presente comma sono ripartiti tra le altre fondazioni se non soggette a riduzione nell’ambito del medesimo genere di attività. La variazione sostanziale di elementi artistici dei programmi di attività valutati in sede di riparto è sottoposta nuovamente alla Commissione consultiva competente ai fini della conferma o della variazione della sub-quota di contributo di cui all’articolo 3, comma 5.
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Art. 6
Disposizioni finali
1. Non sono riconosciuti i costi artistici per cantanti, direttori d’orchestra, registi, scenografi, costumisti, lighting designers, assistenti alla regia, alle scene ed ai costumi, ivi compresi quelli per le compagnie di canto, sostenuti a qualsiasi titolo, qualora essi eccedano la misura del 15 per cento dei costi della produzione. In tal caso, il contributo assegnato viene decurtato dell’importo eccedente, ferma restando l’applicazione dell’articolo 6 del D.M. 28 febbraio 2006 “Disposizioni in materia di coordinamento delle fondazioni lirico-sinfoniche”. I costi artistici sono comunque omnicomprensivi.
Roma, 29 ottobre 2007
IL MINISTRO
(f.to Francesco Rutelli

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