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Il nodo culturale della giustizia italiana

Creato il 31 gennaio 2013 da Ifioribludizazie

“Un anno di tempo per risolvere i problemi del sovraffollamento”. Questo è l’ammonimento della Corte Europea di Strasburgo dopo aver condannato l’Italia per trattamento inumano e degradante nei confronti dei detenuti ristretti nelle carceri di Busto Arsizio e Piacenza, ai quali sembra sia stato accordato un equo indennizzo. La lista delle carceri italiane, indifferenti alla piena attuazione del dettato costituzionale e della legge penitenziaria, sono innumerevoli. Se le politiche del piano carceri, il passaggio della medicina penitenziaria alle Regioni, così come l’aumento delle unità di polizia penitenziaria e di altri operatori attualmente impiegati negli istituti mostrano inesorabili i loro fallimenti, ciò significa che è urgente intervenire e rivisitare in chiave culturale il concetto di pena e di crimine avviando uno spostamento del punto di vista rispetto alla ricerca di soluzioni. Cambiamenti necessari dovrebbero interessare il versante giuridico, il mandato delle professioni del settore giustizia come anche il nodo culturale. Sarebbe opportuno partire dal riesaminare il Codice Rocco, vetusto per molte fattispecie di reato, e relativa procedura penale inserendo per i fatti illeciti di minore allarme sociale un rito processuale immediato con sentenze che obbligano a restituzioni in chiave sociale, volontariato o lavoro di pubblica utilità, congruamente rispetto alla gravità dell’inosservanza operata. Lo Stato dovrebbe garantire per i ristretti l’applicazione delle norme già in essere in quanto la Legge penitenziaria del 1975 e successive modifiche è posta a garanzia di un principio di umanizzazione ed individualizzazione della pena concepita come passaggio verso una risocializzazione sul territorio. Essere giunti a condizioni quotidiane di vita sovraffollate con una condivisione forzata di un “lebensraum” costituito da pochi metri di cella è il segnale dell’urgenza nel dover partire dal nocciolo della questione giudiziaria ovvero dalla modalità di fare giustizia nel nostro paese. E’ proprio delle ultime settimane la notizia dello stupro di una donna incinta e del rischio di linciaggio da parte di alcuni ultrà per la decisione dei domiciliari nei confronti del presunto stupratore da parte dell’autorità giudiziaria. Sebbene il reato sia riprovevole, bisogna fare i conti con le necessità cautelari che in Italia sono due: pericolo di fuga e inquinamento delle prove; se esse sono insussistenti, l’ A.G. non fa altro che applicare pedissequamente la procedura penale. Dunque, forse, la presunzione d’innocenza, nei casi di flagranza accertata, dovrebbe essere riformulata, garantendo un processo immediato pena una giustizia parziale o troppo lontana dal momento della commissione del fatto se non addirittura, inattuata, qualora ne subentri la prescrizione. Riflettere e operare una distinzione in chiave di gravità e di pena certa rispetto a quei reati di cui nessuno o pochi discutono riconoscendo un bilanciamento anche nelle responsabilità di colui che giudica. Si pensi alle mancate condanne per reati contro la Pubblica Amministrazione, quelli agiti nell’esercizio di un mandato di pubblico interesse, anche politico; e d’altro canto riproporre la responsabilità civile dei magistrati con un’effettiva valutazione della performance nei passaggi di professionalità evitando automatismi dell’anzianità e considerando invece il quantum dei processi conclusi con debite sentenze. Di contro, passando all’aspetto esecutivo della pena, garantire in primis un effettivo collegamento tra Magistratura di sorveglianza e direttori dei penitenziari, ove entrambi possano essere valutati annualmente per il trattamento concluso nei confronti dei condannati nel primo caso e nella gestione umana, sia del personale che dell’utenza nel secondo. Nell’ambito delle professionalità della giustizia sarebbe auspicabile un intervento che ampliasse il processo di lavoro e relative mansioni, si pensi alla polizia penitenziaria che dal 1990 dovrebbe partecipare all’opera di trattamento ma in effetti è ancora rimessa a una gestione custodiale corpo a corpo con i detenuti; diverso se essa potesse prendere parte fattiva nelle procedure trattamentali con impegni sul territorio allorquando il ristretto è in permesso o in misura alternativa. Stesso dicasi per gli assistenti sociali, gli UEPE dovrebbero essere concepiti come raggio esterno del trattamento, cioè il posto in cui l’osservazione operata in carcere dispieghi sul territorio le conclusioni cui si è pervenuti in équipe. E ancora, i funzionari giuridico pedagogici potrebbero diventare tecnici dell’osservazione nel processo, consulenti del magistrato che, già in fase cognitiva, con l’ausilio di altri esperti, possano formulare una prognosi di reinserimento del soggetto suggerita all’interno della sentenza, superando da un lato quell’art.133 del codice penale i cui criteri poco riescono a individuare la gravità del fatto reato, oggi inevitabilmente connessa allo status economico, familiare, di salute, istruttivo, psicologico della persona umana e dall’altro, attuando quella politica di non ingresso in carcere che già la Legge Simeone Saraceni si era proposta più di un decennio fa. Chiedersi il motivo a fronte della disapplicazione o lieve applicazione delle leggi esistenti, si pensi alle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi (L.689/81) affondate nel dimenticatoio. Questi, in breve, rappresentano solo pochi spunti di riflessione ma sono anche il presupposto per avviare l’apertura di un nuovo e più civile capitolo della giustizia italiana e delle attuali condizioni carcerarie.


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