Magazine Lavoro
Il periodo di prova
In questo articolo mi rivolgo agli animatori che si chiedono se all’interno del proprio contratto sia lecita la presenza del c.d. periodo di prova, ebbene, tale clausola accessoria non solo è lecita ma serve a tutelare entrambe le parti.
All’atto della stipula del contratto di lavoro subordinato le parti, al fine di verificare la reciproca convenienza al rapporto di lavoro, possono decidere di comune accordo l’inserimento di un periodo di prova con cui subordinano l’assunzione all’esito positivo di tale periodo, così, attraverso l’esecuzione della prestazione, il datore di lavoro ha modo di verificare le attitudini professionali del lavoratore e quest’ultimo la convenienza del nuovo lavoro.
Nel contratto a termine la durata del periodo di prova dovrà essere ragionevolmente proporzionata alla durata del contratto, così nel contratto di lavoro a tempo parziale la durata della prova sarà calcolata in proporzione ai giorni lavorativi a tempo pieno (part-time orizzontale) o in proporzione alle ore lavorative effettivamente svolte (part-time verticale).
La posizione del lavoratore in prova è tendenzialmente equiparata, per quanto riguarda il trattamento economico e normativo, a quella derivante dall’assunzione definitiva, la previsione del periodo di prova deve risultare da atto scritto e deve essere sottoscritto precedentemente o contestualmente all’inizio del rapporto; deve poi contenere la specifica indicazione delle mansioni contrattuali, al fine di permettere in primo luogo la corretta identificazione dell’oggetto della prova ed in secondo luogo, per il caso di mancato superamento, il giudizio sulla correttezza della valutazione del datore di lavoro.
In caso di prosecuzione dell’attività lavorativa oltre la scadenza del periodo di prova, senza che una delle parti abbia manifestato la volontà di recedere, il rapporto di lavoro si considera definitivo.
A meno che non sia previsto un tempo minimo necessario per la durata dell’esperimento della prova - nel tal caso la facoltà di recesso non può esercitarsi prima della scadenza del termine previsto - ciascuna delle parti, durante il decorso del periodo previsto dal contratto può in ogni momento risolvere il rapporto senza obbligo di preavviso e forma scritta perché la dichiarazione di recesso per esito negativo della prova non può essere propriamente qualificata come licenziamento ed è invece avvicinabile alla risoluzione del rapporto per scadenza del termine.
A cura dello STUDIO LEGALE CRISTARELLI AVV. FABIO CRISTARELLI
In questo articolo mi rivolgo agli animatori che si chiedono se all’interno del proprio contratto sia lecita la presenza del c.d. periodo di prova, ebbene, tale clausola accessoria non solo è lecita ma serve a tutelare entrambe le parti.
All’atto della stipula del contratto di lavoro subordinato le parti, al fine di verificare la reciproca convenienza al rapporto di lavoro, possono decidere di comune accordo l’inserimento di un periodo di prova con cui subordinano l’assunzione all’esito positivo di tale periodo, così, attraverso l’esecuzione della prestazione, il datore di lavoro ha modo di verificare le attitudini professionali del lavoratore e quest’ultimo la convenienza del nuovo lavoro.
Nel contratto a termine la durata del periodo di prova dovrà essere ragionevolmente proporzionata alla durata del contratto, così nel contratto di lavoro a tempo parziale la durata della prova sarà calcolata in proporzione ai giorni lavorativi a tempo pieno (part-time orizzontale) o in proporzione alle ore lavorative effettivamente svolte (part-time verticale).
La posizione del lavoratore in prova è tendenzialmente equiparata, per quanto riguarda il trattamento economico e normativo, a quella derivante dall’assunzione definitiva, la previsione del periodo di prova deve risultare da atto scritto e deve essere sottoscritto precedentemente o contestualmente all’inizio del rapporto; deve poi contenere la specifica indicazione delle mansioni contrattuali, al fine di permettere in primo luogo la corretta identificazione dell’oggetto della prova ed in secondo luogo, per il caso di mancato superamento, il giudizio sulla correttezza della valutazione del datore di lavoro.
In caso di prosecuzione dell’attività lavorativa oltre la scadenza del periodo di prova, senza che una delle parti abbia manifestato la volontà di recedere, il rapporto di lavoro si considera definitivo.
A meno che non sia previsto un tempo minimo necessario per la durata dell’esperimento della prova - nel tal caso la facoltà di recesso non può esercitarsi prima della scadenza del termine previsto - ciascuna delle parti, durante il decorso del periodo previsto dal contratto può in ogni momento risolvere il rapporto senza obbligo di preavviso e forma scritta perché la dichiarazione di recesso per esito negativo della prova non può essere propriamente qualificata come licenziamento ed è invece avvicinabile alla risoluzione del rapporto per scadenza del termine.
A cura dello STUDIO LEGALE CRISTARELLI AVV. FABIO CRISTARELLI
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