La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 12661 del 9 giugno 2011, ha precisato che qualora l'importo della sanzione ridotta non corrisponda a quanto effettivamente dovuto dal contribuente, il ravvedimento operoso è inefficace e, conseguentemente, l'Agenzia delle Entrate potrà esigere il pagamento della sanzione nella misura edittale, calcolata sull'intero ammontare.
In altre parole, la Corte di Cassazione ha ritenuto che anche una lieve differenza tra l’importo dovuto effettuando il ravvedimento operoso e quello versato, pregiudica il perfezionamento dell’istituto.Il ravvedimento operoso si perfeziona, infatti, mediante l'integrale osservanza degli adempimenti imposti dall'art. 13 del D.Lgs. n. 472/97, quindi col pagamento delle maggiori imposte, delle sanzioni ridotte e degli interessi legali, pertanto se il contribuente commette un errore nel calcolo della sanzione, il ravvedimento non può ritenersi perfezionato e l'Agenzia delle Entrate potrà legittimamente applicare le sanzioni ordinarie.