In materia di sanzioni amministrative, il ricorso ad ordinanza-ingiunzione ed il pedissequo decreto di fissazione di udienza devono essere notificati all’autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento opposto, in quanto dotata di una specifica autonomia funzionale all’irrogazione della sanzione, e tale autorità è legittimata a resistere all’azione intrapresa dall’ingiunto. Perciò, nell’ipotesi in cui questa autorità sia un’Amministrazione dello Stato, si determina una deroga alla norma dell’art. 11 R.D. n. 1611/1933, che stabilisce la notificazione degli atti presso l’Avvocatura di Stato.
Corte di Cassazione, sez. VI, ordinanza 13 maggio 2014, n. 10373
Teramo, 15 Maggio 2014 Avv. Annamaria Tanzi
© RIPRODUZIONE RISERVATA