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Il Sovrintendente: dal Nuovo statuto della Fondazione

Creato il 03 ottobre 2015 da Nonzittitelarte

ART. 11

Il sovrintendente

Sovrintendente 11.1 – Il Sovrintendente è nominato e revocato dall’Autorità statale competente in materia di spettacolo su proposta del Consiglio di Indirizzo fra soggetti competenti in materia di gestione e di organizzazione di attività musicali, teatrali e di gestione ed organizzazione di enti consimili, oltre che in possesso dei requisiti di onorabilità richiamati dal precedente comma 7.4. 11.2 -

Il Sovrintendente è l’unico organo di gestione della Fondazione e può essere revocato dall’Autorità che lo ha nominato su proposta del Consiglio di Indirizzo. Egli:

a) tiene i libri e le scritture contabili della Fondazione;

b) sulla base degli indirizzi di gestione economica e finanziaria stabiliti dal Consiglio di Indirizzo, predispone il bilancio preventivo triennale e il progetto artistico triennale, di norma entro il 15 novembre dell’anno precedente a quello del primo anno a cui il bilancio si riferisce.

c) sulla base degli indirizzi di gestione economica e finanziaria stabiliti dal Consiglio di Indirizzo, predispone, di norma entro il 31 ottobre dell’anno precedente, la programmazione artistica annuale e il bilancio preventivo annuale da inviare, entro i quindici giorni successivi, sia al Collegio dei Revisori dei Conti per il loro parere, che dovrà essere reso nei successivi dieci giorni e, in mancanza, si intenderà reso favorevolmente, sia al Consiglio di Indirizzo per l’approvazione.In mancanza di diverse indicazioni da parte dei Soci (siano essi Fondatori che Privati) sull’entità dei loro apporti futuri, il bilancio andrà predisposto preventivando apporti eguali a quelli dell’anno precedente con scostamenti che, salvo motivate ragioni, andranno ragionevolmente contenuti all’interno di una percentuale del 10% (dieci per cento), rispetto a quelli dell’anno precedente.

d) predispone e comunica al Consiglio di Indirizzo e al Collegio dei Revisori dei Conti il bilancio di esercizio annuale con la relativa relazione. Il bilancio deve essere inviato ai Revisori almeno trenta giorni prima del giorno fissato per la discussione in Consiglio per la sua approvazione.

e) di concerto, ove nominati, con il Direttore Artistico e con il Direttore Amministrativo, nel rispetto del pareggio di bilancio, ove già approvato dal Consiglio di Indirizzo, ovvero degli indirizzi di gestione economica e finanziaria forniti dal Consiglio di Indirizzo, predispone i programmi dell’attività artistica triennale da sottoporre al Consiglio di Indirizzo per l’approvazione nei tempi e nei modi indicati all’art. 10.1;

f) dirige e coordina in autonomia, nel rispetto dei pro- grammi approvati e nei limiti del pareggio di bilancio stabilito dal Consiglio di Indirizzo, l’attività di produzione artistica della Fondazione, le attività connesse e strumentali e il personale dipendente;

g) propone al Consiglio di Indirizzo la nomina, la revoca e gli emolumenti dei collaboratori e dei consulenti, tra cui il Direttore Artistico e il Direttore Amministrativo, ai quali può delegare singole materie o specifiche attività;

h) predispone e sottopone trimestralmente al Consiglio di Indirizzo, per l’adozione di atti conseguenti nel rispetto del vincolo del pareggio di bilancio, una relazione artistica e la rendicontazione economico/ finanziaria correlata;

i) compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, ove non espressamente rimessi ad altri organi;

j) ha la rappresentanza della Fondazione per tutti gli atti di sua competenza.

FONTEhttp://www.teatroliricodicagliari.it/it/info/statuto.html

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