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Il verbale di conciliazione giudiziale è un atto negoziale i cui effetti sono quelli di un titolo contrattuale esecutivo ex art. 474, n. 3, c.p.c.

Da Rebecca63

conciliazioneIl verbale di conciliazione giudiziale tra le parti non può avere gli effetti esecutivi di una sentenza passata in giudicato, ma solo quelli di un titolo contrattuale esecutivo ai sensi dell’art. 474, n. 3, c.p.c.; pertanto, considerato che la conciliazione è frutto dell’incontro della volontà delle parti, il relativo verbale, ancorchè redatto con l’intervento del giudice a definizione di una controversia pendente, è ad ogni effetto un atto negoziale. Ed invero, l’intervento del giudice nel tentativo di conciliazione non altera, ove il medesimo riesca, la natura consensuale dell’atto di composizione che le parti volontariamente concludono.

Corte di Cassazione, Sez. III, 26 febbraio 2014, n. 4564

Teramo, 28 Febbraio 2014 Avv. Annamaria Tanzi

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