Il verbale di contestazione per violazione del codice della strada può essere illegittimo tanto per vizi formali quanto per vizi sostanziali, e la prima categoria non è più lieve della seconda, non potendosi sostenere che nell’ordinamento vi sia un favor per gli errori meramente procedurali della pubblica amministrazione.
Cassazione Civile, sez. VI, Ordinanza 5 febbraio 2013, n. 2676
Teramo, 08 Febbraio 2013 Avv. Annamaria Tanzi
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