Il vino bianco di Pitigliano è un un vino versatile, di facile abbinamento ai dolci.

Da Marisa

ll vino è una delle componenti che più caratterizzano la Toscana e soprattutto la Maremma, contribuisce con la sua eccellenza ad aprire una finestra sul territorio in cui nasce. Ed è in questo senso che le strade del vino prendono vita.

In tutta la regione Toscana sono attualmente riconosciute quattordici strade del vino. Nella Maremma Livornese o Alta Maremma, lungo il bellissimo territorio della Costa degli Etruschi, è percorribile la Strada del Vino e dell'Olio Costa degli Etruschi. Nella Maremma Grossetana si possono percorrere tre diverse strade del vino: la Strada del Vino e dei Sapori Colli di Maremma, a sud della Provincia di Grosseto, la Strada del Vino e dei Sapori Monteregio di Massa Marritima, e la Strada del Vino Montecucco e dei Sapori dell'Amiata nell'entroterra verso il Monte Amiata, la più recente.

Il Bianco di Pitigliano è un vino DOC la cui produzione è consentita nella provincia di Grosseto.

La zona di produzione del vino DOC Bianco di Pitigliano comprende la fascia di terreni che dal Lago di Bolsena si estende fino a Pitigliano, in provincia di Grosseto. Questi territori sono caratterizzati dall’abbondante presenza di tufo proveniente da eruzioni vulcaniche avvenute in tempi remoti. Pitigliano stessa sorge in posizione spettacolare su una ripida scogliera di questa roccia.

Molti sono i vitigni che concorrono nell’uvaggio per la produzione di questo vino: Trebbiano Toscano, localmente detto Procanico (50-80%), Greco (detto Grechetto), Malvasia Bianca Toscana o Verdello (minimo 20%), Chardonnay, Sauvignon, Pinot Bianco e Riesling Italico (massimo 30%). Le uve tradizionali sono dunque affiancate da vitigni internazionali che ne arricchiscono il bouquet. Se ne ottiene un vino da bersi giovane, entro 1 anno dalla vendemmia. Piace per la sua immediatezza e per il suo tipico retrogusto amarognolo. È un vino versatile, di facile abbinamento a piatti leggeri e poco costruiti, nonché ideale come aperitivo. Si producono anche la versione Spumante, con titolo alcolometrico 11,5% e la tipologia Superiore, con titolo alcolometrico minimo 12%, entrambi con una produzione massima di 125 quintali di uve per ettaro.

Il vino "Bianco di Pitigliano" deve essere ottenuto dalle uve provenienti da vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la composizione di vitigni nella proporzione indicata a fianco di ciascuno di essi: Trebbiano toscano 50-80%; Greco, Malvasia bianca toscana e Verdello, da soli o congiuntamente, non oltre il 20%; Grechetto, Chardonnay, Sauvignon (bianco), Pinot bianco e Riesling italico (bianco), da soli nei limiti del 15%, congiuntamente non oltre il 30%.

È ammessa la presenza di vitigni complementari a bacca bianca fra quelli raccomandati e autorizzati fino a un massimo del 10%.

L'adeguamento della composizione ampelografica su base aziendale dei vigneti iscritti all'albo dei vigneti della denominazione di origine controllata "Bianco di Pitigliano" dovrà essere effettuata entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente disciplinare di produzione.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino "Bianco di Pitigliano" devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve e al vino derivato le specifiche caratteristiche. Sono, pertanto, da considerare idonei i vigneti ubicati su terreni prevalentemente tufacei, di origine vulcanica, con giacitura piuttosto varia rappresentata da altopiani declivi, intercalati da colline e vallette con costoni più o meno ripidi. Per la coltivazione dei vigneti sono esclusi i fondovalle e i terreni pianeggianti e umidi. I sesti di impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati, comunque atti a non modificare le caratteristiche dell'uva e del vino.

È esclusa ogni pratica di forzatura. La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino "Bianco di Pitigliano" non deve essere superiore a q.li 125 per ettaro di vigneto in coltura specializzata e q.li 25 per ettaro in coltura promiscua.
A tali limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve purchè la produzione non superi del 20% i limiti medesimi. La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70%.

La Regione Toscana, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, ogni anno prima della vendemmia può stabilire un limite massimo di produzione di uva per ettaro inferiore a quello fissato dal presente disciplinare, dandone immediata comunicazione al ministero dell'Agricoltura e delle Foreste e al Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini.

Abbinamenti:

Preparazioni a base di pesce e di verdure, rane e lumache non salsate, frittata, formaggi a pasta molle, panzanella, marzolino, sformato di carciofi, acquacotta, minestre.

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