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Illuminazione pubblica nel Collegato ambientale: segui le regole

Creato il 22 gennaio 2016 da Ediltecnicoit @EdiltecnicoIT
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Per limitare i consumi di energia nell’ illuminazione pubblica, ci sono obblighi stringenti per le Pubbliche Amministrazioni, e i professionisti che lavorano con loro, all’interno della legge 221/2015 sulla Green economy e gli Appalti verdi, legge meglio nota con il nome di Collegato ambientale.

La norma ha lo scopo principale di agevolare il ricorso agli appalti verdi e l’applicazione di criteri ambientali minimi nei contratti pubblici. Questo vale per il 100% degli acquisti di beni e servizi che impattano sui comuni energetici e le emissioni di CO2 (come attrezzature elettroniche, servizi energetici e appunto lampade per l’ illuminazione pubblica).

Gli articoli 18 e 19 della Legge impongono la realizzazione del Piano d’azione per la sostenibilità dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione, con riferimento al decreto del Ministro dell’ambiente dell’11 aprile 2008 rimasto in buona parte inattuato.

In particolare, s’impone la previsione negli atti di gara l’applicazione delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei decreti attuattivi, relativi alle categorie di forniture e affidamenti:
acquisto di lampade a scarica ad alta intensità, di alimentatori elettronici e di moduli a Led per l’illuminazione pubblica, acquisto di apparecchi di illuminazione per illuminazione pubblica e affidamento del servizio di progettazione di impianti di illuminazione pubblica (norma di riferimento: Decreto Ministero Ambiante 23 dicembre 2013);

attrezzature elettriche ed elettroniche d’ufficio, come personal computer, stampanti, apparecchi multifunzione e fotocopiatrici (Decreto Ministero Ambiante 13 dicembre 2013)

servizi energetici per gli edifici: servizio di illuminazione e forza motrice, servizio di riscaldamento e raffrescamento degli edifici (Decreto Ministero Ambiante 7 marzo 2012).

Le regole imposte per l’ illuminazione pubblica sono in un nuovo articolo (68 bis) nel Codice vigente, dedicato proprio agli appalti di servizi e forniture.


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