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Gravius delictum è quello del chierico che acquisisca, detenga o divulghi imagina pornographica minorum infra aetatem quattuordecim annorum, però se turpe patrata. Insomma, bisogna dimostrare che il fine sia proprio la libidine, ma vallo dimostrare, e che il minore non abbia 14 anni + 1 giorno, ma vallo a escludere. Il punto di cui all’art. 6, §1, 2° delle Normae è solo una presa per il culo.