Nuove norme legate al settore della migrazione in Italia.
E’ in vigore una nuova norma che introduce sanzioni e provvedimenti per chi dà lavoro a cittadini di Paesi terzi, sprovvisti di regolare permesso di soggiorno.
Da oggi, 9 agosto, il D.L. 16 luglio 2012 n. 109, introduce dunque sanzioni più dure per chi dà lavoro a immigrati irregolari e la possibilità, per gli stranieri vittime di sfruttamento, di denunciare i loro aguzzini ottenendo un permesso di soggiorno umanitario. Ma è anche una chance per imprese e famiglie che impiegano clandestini ‘in nero’ di autodenunciarsi, regolarizzare il rapporto di lavoro, con apposita domanda da presentare tra il 15 settembre e il 15 ottobre, evitando così sanzioni e dando un permesso di soggiorno ai lavoratori. La platea delle persone interessate – secondo una stima del governo – è di circa 150mila lavoratori. In base alla normativa, che recepisce una direttiva Ue, i datori di lavoro dovranno pagare un contributo forfettario di mille euro e, quando verranno chiamati a stipulare il contratto di soggiorno, dovranno anche dimostrare di aver pagato almeno sei mesi di stipendi, tasse e contributi. Ai lavoratori, che dovranno anche dimostrare di essere in Italia almeno dal 31 dicembre 2011, verrà rilasciato un permesso di soggiorno.
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Il decreto prevede inoltre una disposizione transitoria mirata a permettere ai datori di lavoro di dichiarare l’esistenza di rapporti di lavoro irregolari pregressi. Fino alla conclusione del procedimento di regolarizzazione saranno sospesi i procedimenti penali e amministrativi nei confronti del datore di lavoro e del lavoratore per le specifiche violazioni. L’art.5, comma1, del provvedimento dispone infatti – entro 20 giorni dalla sua entrata in vigore – l’adozione di un decreto attuativo a firma del ministro dell’Interno, di concerto con il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, con il ministro per la Cooperazione internazionale e l’integrazione e con il ministro dell’Economia, contenente le modalita’ di presentazione della domanda e i limiti di reddito del datore di lavoro, richiesti per l’emersione del rapporto. La dichiarazione di emersione potra’ essere fatta dai datori di lavoro italiani, comunitari e stranieri lungo soggiornanti che, alla data del 9 agosto, occupano irregolarmente alle proprie dipendenze da almeno tre mesi, e continuano ad occupare alla data di presentazione della dichiarazione di emersione lavoratori stranieri che si trovano in Italia ininterrottamente almeno dal 31 dicembre 2011 o precedentemente. La dichiarazione potra’ essere presentata, dal 15 settembre al 15 ottobre 2012, secondo le modalita’ che saranno stabilite dal decreto.Sono esclusi dalla procedura i rapporti di lavoro a tempo parziale, fatto salvo quanto previsto, in materia di lavoro domestico e di sostegno al bisogno familiare, dal comma 8 della disposizione transitoria.
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