Tutte le operazioni di controllo e manutenzione degli impianti termici di riscaldamento, compresa la revisione periodica obbligatoria delle caldaie dei privati e dei condomini sono assoggettate all’aliquota IVA agevolata del 10%.
A confermarlo è l’Agenzia delle Entrate con la recentissima risoluzione n. 15/E del 4 marzo 2013 che risponde all’interpello di una società di servizi di assistenza e manutenzione di impianti di riscaldamento e, in particolare, di caldaie a gas.
Secondo la società, che ha chiesto l’interpretazione degli esperti dell’Agenzia delle Entrate, l’attività di revisione periodica obbligatoria degli impianti privati di riscaldamento e di controllo delle emissioni (la c.d. Analisi dei Fumi) si configurerebbe come intervento di manutenzione ordinaria e, nel caso di impianti di riscaldamento privati e non condominiali, l’IVA da applicare sarebbe quella ordinaria del 21% e non quella agevolata prevista dall’art. 7 della legge 488/1999 per “le prestazioni aventi oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 31, primo comma, lettere a), b), c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457, realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata”.
Di altro avviso è, invece, l’Agenzia delle Entrate che, invece, annovera tra le prestazioni che usufruiscono dell’IVA agevolata al 10% anche gli interventi di manutenzione ordinaria, vale a dire quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.
Quindi, concludono gli esperti delle Entrate, il beneficio dell’IVA agevolata al 10% è applicabile anche alle prestazioni di manutenzione obbligatoria, previste per gli impianti elevatori e per quelli di riscaldamento, consistenti in verifiche periodiche e nel ripristino della funzionalità, compresa la sostituzione delle parti di ricambio in caso di usura, a fronte delle quali vengono corrisposti canoni annui.