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Impianti termici residenziali, il DL Sviluppo bis obbliga all’adeguamento

Creato il 11 dicembre 2012 da Ediltecnicoit @EdiltecnicoIT
Impianti termici residenziali, il DL Sviluppo bis obbliga all’adeguamento

Tutti gli impianti termici residenziali installati negli edifici costituti da più unità immobiliari dovranno adeguare i propri sistemi di evacuazione dei fumi di combustione, tramite collegamento ad appositi camini, canne fumarie, ecc. con sbocco sopra il tetto dell’edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente.

È quanto si legge nel testo del maxi emendamento al Decreto Sviluppo bis, la cui fiducia è stata votata lo scorso 6 dicembre e che obbligherebbe dunque tutti gli impianti termici esistenti a un adeguamento.

La norma contenuta nel maxi emendamento va a modificare il comma 9 dell’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 412/1993 recante il Regolamento con le norme per la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia.

Unica eccezione sono gli edifici che hanno installato generatori di calore a gas a condensazione che appartengono alla classe ad alata efficienza energetica, prevista dalle norme tecniche di prodotto UNI EN 297, UNI EN 483 e UNI EN 15502.

Ricordiamo che nella formulazione precedente, il d.P.R. 412/1993 obbligava lo sbocco dei fumi sopra il tetto dell’edificio solo in casi specifici: nuove installazioni di impianti termici, anche se al servizio delle singole unità immobiliari; ristrutturazioni di impianti termici centralizzati; ristrutturazioni della totalità degli impianti termici individuali appartenenti ad uno stesso edificio; trasformazioni da impianto termico centralizzato a impianti individuali e impianti termici individuali realizzati dai singoli previo distacco dall’impianto centralizzato.


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