Nel pubblico impiego è da escludere che l’esercizio di mansioni superiori determini l’effetto di stabilizzazione di cui all’art. 2103 c.c., ai fini dell’inquadramento del lavoratore, stante il principio generale, insuperabile, di cui al comma 1 dell’art. 56 d.lg. 03 febbraio 1993 n 29, come modificato dall’art.25 d.lg. 31 marzo 98 n 80 (oggi art. 52 d.lg. 30 marzo 2001 n 165), dell’insensibilità dell’inquadramento formale rispetto alla realtà fattuale. L’assegnazione fuori dei limiti consentiti è dunque nulla, cioè è improduttiva di effetti, giuridici e contrattuali, mentre genera invece il solo diritto del lavoratore alla “differenza di trattamento economico” (fatto salvo dalla modifica apportata dall’art.15 d.lg. 29 ottobre 1998, n. 387, cui la Corte costituzionale ha riconosciuto valore interpretativo, e quindi retroattivo).
Tribunale di Teramo, Sez. Lavoro, 17.12.2010, n. 1123
Teramo, 26 Marzo 2011 Avv. Annamaria Tanzi
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