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Imposta di bollo sui depositi titoli e conti correnti quando si applica

Da Raffa269

Imposta di bollo sui depositi titoli e conti correnti quando si applicaCon il Decreto Salva Italia si introduce una nuova tassazione sugli strumenti finanziari, sui conti correnti bancari e sui conti di deposito titoli sotto forma di imposta di bollo sui conti correnti, cerificati di deposito e prodotti finanziari anche alla luce della nuova legge di Stabilità 2013 che ha introdotte alcune novità.

Sui prodotti finanziari si pagherà l'imposta proporzionale dello 0,1% per il 2012 anche non soggetti ad obbligo di apertura di conti di deposito con un importo minimo di 34,20 euro ed un massimo di 1.200 euro. La stessa imposta di bollo salirà poi allo 0,15% dal primo gennaio 2013. Questa si applicherà a tutti gli strumenti finanziari tranne i fondi pensione e quelli sanitari. Sono ricompresi altresì anche i buoni fruttiferi postali sempre al di sopra di una soglia di rimborso pari a 5 mila euro.

Chi è soggetto alla tassazione sui conti correnti

Vi riporto il testo della modifica proposta al Senato e che prevederebbe che "L'estratto conto o il rendiconto si considerano in ogni caso inviati almeno una volta nel corso dell'anno anche quando non sussiste un obbligo di invio o di redazione. Se gli estratti conto sono inviati periodicamente nel corso dell'anno, l'imposta di bollo dovuta è rapportata al periodo rendicontato. Se il cliente è persona fisica, l'imposta non è dovuta quando il valore medio di giacenza annuo risultante dagli estratti e dai libretti è complessivamente non superiore a euro 5.000″.

Rientrano quindi nell'ambito di applicazione della norma relativa alla nuova imposta di bollo le persone fisiche e le persone giuridiche con una differente tassazione patrimoniale. La nuova previsione dovrà essere applicata dalle banche, istituti di credito, gestori, poste italiane, società di intermediazione mobiliare e simili che svolgono la funzione di deposito custodia e amministrazione di titoli.

Anche le fondazioni bancarie pagano l'imposta di bollo su conti correnti, libretti di risparmio o prodotti finanziari come precisato nella circolare 15 del 2013 dell'agenzia delle entrate che vi invito a leggere.
Si tratta di soggetti che non figurano, infatti, tra quelli esclusi dalla nozione di cliente, secondo quanto si desume dalle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia

L'imposta di bollo sui conti correnti e libretti di risparmio

Questa si applica per ogni esemplare inviato con periodicità annuale e che costa 34,20 euro se si parla di persone fisiche mentre 100 euro per soggetti diversi (cfr art. 19, Decreto Legge n. 201 del 2011, all'articolo 13 della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 642 del 1972, comma 2 - bis.

L'imposta di bollo sulle comunicazioni relative ai prodotti finanziari inviate periodicamente periodicamente alla clientela e relative appunto a prodotti finanziari, anche non soggetti ad obbligo di deposito, ivi compresi i depositi bancari e postali, anche se rappresentati da certificati si applicherà con le dell'1,5 per mille annuo a partire dal 2013 ( cfr art. 2-ter dell'articolo 13 della Tariffa). L'imposta si applica anche ai depositi bancari o postali e certificati di deposito.

Novità: Inoltre con la legge di stabilità 2013 la percentuale dell'1,5 per mille viene innalzata al 2 per mille dalla data di entrata in vigore della legge.

Esclusioni dall'imposta di bollo

Il Decreto Salva Italia fa salvi i fondi pensioni ed i fondi sanitari che sono esclusi dalla nuova tassazione. Non si applicherà ai dossier aventi saldo zero. Se con l'occasione avete intenzione di chiudere il dossier titoli ricordate che la nuova imposta di bollo non sarà dovuta salvo chiarimenti differenti.

Su cosa si calcola l'imposta di bollo sui depositi amministrati

La base imponibile della nuova imposta di bollo sarà data dal valore di mercato del totale dei prodotti finanziari detenuti presso il medesimo gestore e se non previsto da quello nominale o di rimborso considerando un range di valore che va dai 34,20 euro fino alla misura massima di 1.200 euro (anche se tale soglia potrebbe variare per gli anni successivi). Si prenderà in considerazione in prima battuta il valore di mercato se presente o il valore nominale e se mancanti il valore di rimborso eccetto alcuni casi specifici a seconda della tipologia di strumento finanziario come per esempio nel caso di obbligazioni sarà preferibile il valore nominale, come anche per le azioni e se in mancanza al costo di acquisto come anche per gli ETF.

Ricapitolando l'imposta di bollo si calcola sui, conti e certificati di deposito, sia liberi sia vincolati presso banche e poste, le azioni ed obbligazioni nonché partecipazione al capitale sociale di società, titoli di stato e quote dei fondo comuni di investimento mobiliare ed immobiliare, gli etf, nonché eventuali polizze assicurative, ad esclusione di quelle sanitarie e le quote dei fondi pensione. Se ne avete anche più di uno intestato nella stessa banca l'imposta si paga per ciascun conto o titolo o depositi.

Contitolarità di conti

Nel caso di contitolarità invece l'imposta di bollo si applica solo una volta perchè colpisce lo strumento finanziario in sè e non il fatto di detenerlo.

L'imposta non si applica in linea teorica ai conti correnti e alle disponiblità liquide anche se queste già scontano 34,20 euro per quelli sopra i 5 mila euro o 100 euro se sono intestati a società.

Quanto costa alle persone fisiche l'imposta di bollo

Essendo un'imposta di bollo calcolata in misura fissa per le persone fisiche non si sposa in modo ottimale, per usare un eufemismo, con il principio di progressività dell'imposta e a mio avviso non fa che incrementare la platea di micro tributi che, se sommassimo uno per uno e facessimo confluire in un'unica grande imposta vedremo che la pressione fiscale, altro che 50%, salirebbe sicuramente a livelli ben più elevati. Solo che i tantissimi micro tributi applicati alle più svariate fattispecie si fanno perdere di vista il calcolo dell'effettivo tax rate subito annualmente. Ecco un'idea potrebbe essere quella di inserire in dichiarazione tutte le imposte versate nel corso dell'anno a qualunque titolo ed identificare delle soglie massime di tax rate indipendentemente dal fatto impositivo rilevante ai fini del tributo (un'idea gettata lì).

Già dal 2013 l'imposto di bollo per esmepio sui conti di deposito aumenterà dallo 0.10% allo 0,15% annuo sulle somme depositate non solo ma sono anche previsti dei valori comunue minimi da corispondere alla banca e pari a 34,20 euro. Altra caratteristica di non poco conto è che mentre in passato era previsto un tetto massimo di 1200 euro all'imposta di bollo sulle somme depositate ora non è previsto per cui immaginate di avere 50 mila euro sul conto corrente: l'imposta di bollo dello 0.15% sarà di 75 euro.

Bel caso di conti correnti intestati ai condomini l'imposta di bollo vale 100 euro dal momento che l'intestatario non viene qualificato come persona fisica.

Quando il conto corrente è intestato al condominio, l'imposta di bollo deve essere corrisposta nella misura annua di 100 euro, trattandosi di soggetto diverso da persona fisica.

In pratica viene tassato il fatto di essere titolari di strumenti finanziari ed in parte anche per i cassettisti per cui lo Stato si prende, per il tramite della banca (che forse beneficierà anche intanto della liquidità tra il momento di esazione dell'imposta di bollo ed il riversamento nelle casse dello Stato) un'imposta patrimoniale aggiunntiva proporzionale e non progressiva così senza che si sappia bene il motivo.

Alcuni chiarimenti dall'agenzia delle entrate dopo un anno

L'imposta di bollo di cui all'articolo 13, commi 2- bis e 2- ter della Tariffa, parte I, allegata Dpr n. 642/1972 non si applica ai conti correnti con gli enti gestori con i Confidi.

Riassumendo

Riassumendo in sintesi la tassazione delle persone fisiche sui conti al di sopra dei 5.000 euro sarà pari a 34,20 euro per quelli entro tale limite nulla è dovuto. Il passaggio principale della norma recita così: " Per le comunicazioni relative ai prodotti e agli strumenti finanziari, l'imposta è dovuta nella misura minima di euro 34,20 e nella misura massima di euro 1.200,00". Il precedente punto recita "L'estratto conto, compresa la comunicazione relativa agli strumenti ed ai prodotti finanziari, anche non soggetti all'obbligo di deposito, si considera in ogni caso inviato almeno una volta nel corso dell'anno nonché alla chiusura del rapporto, anche nel caso in cui non sussista un obbligo di invio. Se le comunicazioni sono inviate periodicamente nel corso dell'anno, l'imposta di bollo dovuta è rapportata al periodo rendicontato ". Trovate come evidenziato sotto il riferimento normativo a cui potete trovare il testo della nuova imposta.

Prevista però anche la tassazione dei conti di deposito e certificati di deposito secondo quanto indicato al comma 3 intitolato "Imposta sulla comunicazione relativa ai prodotti finanziari non soggetti ad obbligo di deposito" e che prevede appunto un sistema di tassazione sostitutivo tra cui si prevede anche l'applicazione di un'imposta di bollo sulla comunicazione inviate dagli intermediari (anche se sto vedendo già alla televisione che alcuni istituti di credito se ne fanno carico al posto del cliente). Il testo recita : " L'imposta è sostitutiva di quella dovuta per tutti gli atti e documenti formati o emessi ovvero ricevuti dalle banche, nonchè dagli uffici dell'Ente poste italiane relativi a operazioni e rapporti regolati mediante conto corrente, ovvero relativi al deposito di titoli, indicati nell'articolo 2, nota 2-bis, e negli articoli 9, comma 1, lettera a), 13, commi 1 e 2, e 14. L'estratto conto, compresa la comunicazione relativa agli strumenti ed ai prodotti finanziari, anche non soggetti all'obbligo di deposito, ai depositi di titoli, si considera in ogni caso inviata almeno una volta nel corso dell'anno. Non sono soggetti all'imposta gli estratti dei conti correnti postali che presentino un saldo negativo per tre mesi consecutivi a seguito dell'applicazione della predetta imposta e che siano chiusi d'ufficio. L'imposta è dovuta nella misura minima di euro 34,20 e limitatamento al 2012 snella misura massima di 1.200 euro. Sono comunque esenti i buoni postali fruttiferi di valore di rimborso complessivamente non superiore a euro 5.000. "

Se uno è intestatario di più conti correnti o per deposito titoli

Laddove siate intestatari di più conti correnti per deposito di titoli dal tenore della norma è ragionevole ritenere che la nuova tassazione si applicherà singolarmente su ciascun conto deposito sempre che singolarmente superi la soglia dei 5 mila euro di esenzione. Lo stesso discorso vale anche nell'ipotesi in cui avete il conto personale e quello di famiglia nella stessa banca o istituto finanziario.

Imposta di bollo sulle società o persone giuridiche

Per i soggetti con personalità giuridica la nuova imposta di bollo subisce un incremento rispetto alla versione iniziale e sale alla soglia piscologica dei 100 euro. Ogni società paga 100 euro a titolo di imposta di bollo. Purtroppo vi avverto che anche laddove richiediate espressamente di non ricevere tali comunicazioni oggetto di imposta in formato cartaceo il discorso non cambia in quanto la comunicazione si ha per emessa al momento della scadenza.

Sanzioni

Previste comunque delle non sanzioni perchè a giudicare dal tenore letterale del comma 7 che recita "Per l'omesso versamento si applica una sanzione pari all'importo non versato" sembrerebbe che non siano dovute sanzioni in caso di ritardo o omissione nel pagamento dell'imposta di bollo.

Da quando scatta la nuova tassazione

Le nuove misure relative ai conti correnti e depositi delle persone fisiche e delle imprese si applicheranno a partire dal primo gennaio 2012.

Conclusioni

Se già in passato con il governo Prodi e al tempo di Dini avevamo già assistito a varie forme di prelievo fiscale diretto che a diverso titolo o natura e con diverse modalità di tassazione hanno comunque contribuito all'aumento della pressione fiscale nel corso di questi anni, anche il Governo Monti con il Decreto Salva Italia si è dovuto piegare ad imporre un prelievo che chiamasi imposta di bollo ma che molti ribattezzano come un'imposta patrimoniale colpendo tutti (o quasi) i correntisti italiani titolari di depositi di titoli e destinatari della comunicazione periodica nonchè i titolari di libretti di risparmio con attività finanziarie con una nuova imposta sul possesso di attività finanziarie.

Fate sempre riferimento al testo definitivo del Decreto Salva Italia per le opportune verifiche e se avete dei dubbi sentite anche il vostro istituto di credito che, come avviene per altri, potrebbe prevederne l'accollo.

Aggiornamento Dicembre 2012: essendo un'imposta dai profili interpretativi ancora dubbi vi invito a leggere le 46 pagine della Circolare 48 Imposta di bollo conti correnti e libretti di risparmio dell'Ade in cui troverete tantissime interpretazioni sulle modalità applicative della nuova imposta di bollo.

Riferimento normativo

La nuova normativa interviene sull'articolo 13, comma 2-ter, della Tariffa, parte prima, del DPR n. 642 del 1972 e articolo 19 del Decreto Salva Italia.

Commento di un Lettore che mi ha colpito ed ho deciso di pubblicare: Dal primo gennaio 2013 aumenterà l'imposta di bollo sui conti deposito, buoni delle poste e conti correnti bancari: l'aumento del 50% comporterà una spesa aggiuntiva per i correntisti, che saranno tassati in misura proporzionale al loro risparmio. Molti analisti hanno visto nell'aumento delle imposte di bollo sui prodotti bancari più comuni un nuovo attacco ai risparmiatori italiani, l'autentica forza economica dell'Italia. Non è accettabile che si tassi chi risparmia, ma come spesso accade in Italia, si tende a punire le "formiche" ed a premiare le "cicale". A parità di reddito chi risparmia viene chiamato a pagare di più di chi sperpera ... pessimo esempio per le nuove generazioni ed inaccettabile ulteriore sacrificio chiesto a chi si comporta in modo virtuoso. Le tasse vanno imposte sul reddito e non sul risparmio, tassare il risparmio è un chiaro metodo per evitare di affaticarsi troppo a scoprire chi evade e quindi si preferisce colpire ciò che è sotto la luce del sole anziché rovistare nell'oscurità dei redditi non dichiarati e dei compensi "facili" ... La classe di avidi fannulloni che ci governa pensa solo al proprio tornaconto, nessuno si sofferma a pensare che, se l'Italia non è ancora fallita, lo si deve al risparmio privato, tassandolo aumenterà il numero di coloro che porteranno all'estero i loro risparmi e spingeranno chi osserva correttamente le Leggi a cercare ogni possibile strada per evadere ... bisogna "premiare" i risparmiatori non tassarli !!!Solo una mente stupida, arretrata, becera, ottusa nonché collusa con il malaffare può ritenere giusto tassare il risparmio ... Si tassino invece, giustamente, i redditi !!! I risparmiatori vanno "premiati" non tassati !!! La frase "Chi ha di più deve dare di più !" è assurda ... perché, a parità di reddito, chi risparmia deve pagare più tasse di chi sperpera ??? Si dica dunque "Chi guadagna di più deve dare di più !". Si tassino dunque i redditi e non il sudato risparmio !!!

Dal 2013 cosa cambia
L'imposta sui conti correnti e strumenti finanziari nel 2012 si calcolava applicando l'aliquota dello 0,10% sulla base imponibile mentre dal 2013 sale allo 0,15% con un massimo di 1.200 euro e con un minimo di 34,20 euro.

Potete poi approfondire anche l'argomento leggendo gli articoli correlati come quello dedicato alla tassazione delle rendite finanziarie.

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