Magazine Economia

Imposta sulle Successioni: deduzioni dall’asse ereditario

Da Raffa269

Imposta sulle Successioni: deduzioni dall’asse ereditarioL’imposta sulle successioni si applica alla singola quota o al legato del de cuius avendo preliminarmente effettuato il calcolo dell’eredità, ossia della base imponibile dell’asse ereditario. Per iniziare potete leggere la Guida alle tasse sulle successioni.

Non tutti sanno che dall’asse ereditario devono essere sottratte alcune voci, come succede con il calcolo delle imposte e delle tasse ci sono delle deduzioni nel rispetto di alcuni requisiti.
In effetti spesso sentiamo dire che non conviene accettare l’eredità perché il de cuius con se oltre alle attività, denaro, asset, crediti o diritti di diversa natura portava con sé una serie di posizioni debitorie che il successore o il legatario dovranno accollarsi e con questo dovendo necessariamente fare un calcolo di convenienza per capire  se accettare o meno l’eredità.

Quali sono le passività deducibilità dall’asse ereditario
Quali passività non entrano nella determinazione della base imponibile su cui calcolare l’imposta sulle successioni.

Premetto che per tutte le tipologie di debiti sarà necessario fornire una prova documentale che sarà diversa a seconda della natura del debito di cui si intende fruire delle deduzioni. Tale documentazione relativa ai fini della deducibilità dei debiti dall’asse ereditario sarà possibile produrla entro i tre anni dalla data di apertura della successione o al massimo entro 3 anni e 6 mesi nel caso di debiti che relativi a enti pubblici.
Le prime voci a non rientrare nella determinazione della base imponibile sono le spese mediche e chirurgiche sostenute dagli eredi nei sei mesi precedenti il decesso del defunto o le spese funerarie queste ultime nel limite però di 1.032 euro.

Saranno deducibili anche  debiti dovuti al coniuge verso il quale è intervenuta una sentenza dichiarativa di divorzio e sempreché siano quantificati e certificati in sentenza.
Rientrano nel regime delle deducibilità dell’imposta sulle successioni anche il mondo dei debiti verso il settore pubblico, e quindi per intenderci debiti di natura tributaria nati sempre prima della data di apertura della successione, debiti verso lo Stato e gli Enti pubblici, Istituti previdenziali e assistenziali (INPS ed INAIL e simili per intenderci) sempreché siano certificati dai rispettivi enti.

Successivamente potranno essere detratti debiti esistenti alla data di apertura della successione dinnanzi al notaio e sempreché sia possibile dimostrare con evidenze documentale (prove cartacee per intenderci) l’esistenza già al momento di apertura della successione o da un provvedimento giudiziale definitivo ossia a seguito di sentenza dal Giudice e sempreché non siano derivanti dall’esercizio di attività imprenditoriale ossia dall’attività commerciale, azienda o simili del defunto in quanto segue regole diverse in quanto vedremo che non necessitano del provvedimento giudiziale ma è sufficiente che risultino dai registri contabili della società, (ossi al scritture contabili, libro giornale, ecc) e che tratterremo nell’articolo dedicato alla successione dell’azienda dell’imprenditore.

Saranno deducibili inoltre sempre nella stessa sfera i debiti derivanti da rapporti di lavoro dipendente subordinato e dei contributi previdenziali e assistenziali a questi connessi compreso il trattamenti di fine rapporto TFR, sempreché siano certificato dagli organi di controllo del lavoro e quindi per intenderci un ispettorato sarà sufficiente ed anche nel caso in cui l’erede successore o legatario prosegua l’attività imprenditoriale del defunto.

Sul conto corrente bancario del defunto inoltre si instaura una sorta di revocatoria secondo la quale non rientrano i pagamenti effettuati nei quattro giorni precedenti l’apertura della successione.

SCARICA LA GUIDA FISCALE ALLE SUCCESSIONI

Riferimenti normativi contenuti negli articoli dal 20 al 24 del DLgs 346 del 1990.

Vi ricordo che potete leggere anche la Guida sulle Donazioni, molto spesso legate come disciplina fiscale.


Ritornare alla prima pagina di Logo Paperblog