In una controversia instaurata da una pluralità di condomini dissenzienti e finalizzata a dichiarare l’invalidità di una delibera assembleare, concernente l’esecuzione di opere su parti comuni del condominio, in caso di impugnazione della statuizione del giudice di prime cure, è onere del magistrato di secondo grado disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri, che sono parti di «una causa inscindibile», ai sensi dell’art. 331 c.p.c..
Corte di Cassazione, sez. II, sentenza 12 febbraio 2016, n. 2859
Teramo, 17 Febbraio 2016 Avv. Annamaria Tanzi
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