L’art. 1137 c.c. non disciplina la forma delle impugnazioni delle deliberazioni condominiali, che vanno pertanto proposte con
citazione, in applicazione della regola dettata dall’art. 163 c.p.c. L’adozione della forma del ricorso non esclude l’idoneità al raggiungimento dello scopo di costituire il rapporto processuale, a patto che l’atto sia presentato al giudice, e non anche notificato, entro i trenta giorni previsti dall’art. 1137 c.c., atteso che estendere alla notificazione la necessità del rispetto del termine non risponde ad alcuno specifico e concreto interesse del convenuto, mentre grava l’attore di un incombente il cui inadempimento può non dipendere da una sua inerzia, ma dai tempi impiegati dall’ufficio giudiziario per la pronuncia del decreto di fissazione dell’udienza di comparizione.
Cassazione Civile, Sezioni Unite, 14.04.2011, n. 8491
Teramo, 30 Aprile 2011 Avv. Annamaria Tanzi
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