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IMU 2013, abolite prima rata e IRPEF seconda casa sfitta

Creato il 02 settembre 2013 da Ediltecnicoit @EdiltecnicoIT
IMU 2013, abolite prima rata e Irpef seconde case sfitte

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto 102/2013, che contiene all’articolo 1 l’abolizione della prima rata Imu 2013 sulla prima casa “per gli immobili oggetto della sospensione disposta con decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54”. Il rischio era che, in mancanza di riforma, la prima rata si dovesse pagare entro metà settembre. A questo punto il rischio è scongiurato e anche la seconda rata salterà (stando almeno a quanto dice il Presidente del Consiglio Letta). Il Decreto 102/2013 abolisce però solo la prima rata, non la seconda. Scongiurato anche il pericolo Irpef su immobili sfitti. Ma vediamo i dettagli.

Consulta l’intero Decreto 102/2013 contenente “Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonchè di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici”.

Per quanto riguarda l’IMU, gli articoli che contengono le principali novità sono l’articolo 1 e l’articolo 2. Il Decreto 102/2013 contiene anche l’abolizione della seconda rata 2013 per l’Imu “relativa ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati”. Inoltre, all’articolo 2, il Decreto stabilisce che “A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall’imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati”.

Non è stata re-introdotta l’Irpef sulle rendite catastali delle seconde case sfitte, così come non è prevista la deduzione Imu dal reddito d’impresa pagata sui capannoni industriali e gli immobili strettamente connessi all’attività (bisogna però precisare che è intenzione del Governo trovare le risorse necessarie per reintrodurre la misura con la legge di Stabilità).
Ninete deducibilità dell’Imu al 50% ai fini Ires e Irpef per immobili strumentali delle imprese e il ripristino parziale dell’imponibilità ai fini Irpef dei redditi da case sfitte e dai redditi dei terreni iscritti al catasto e non affittati.

Il presidente di Confedelizia Corrado Sforza Fogliani spiega: “era stata pensata per i fabbricati tenuti volontariamente vuoti ma era formulata in termini tali che avrebbe colpito anche le unità immobiliari involontariamente non locate”. L’articolo era comparso nelle bozze del decreto circolate prima del Consiglio di mercoledì ma è scomparso nella versione definitiva del provvedimento.

Riportiamo anche i commi 4 e 5, articolo 2, del Decreto, che riguardano le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa e l’applicazione della disciplina in materia di IMU concernente l’abitazione principale.

“4. Ai fini dell’applicazione della disciplina in materia di IMU, le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, sono equiparate all’abitazione principale. A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono equiparati all’abitazione principale i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarieta’ sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia e il Ministro per le politiche giovanili e le attivita’ sportive del 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008.

5. Non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica ai fini dell’applicazione della disciplina in materia di IMU concernente l’abitazione principale e le relative pertinenze, a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unita’ immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonche’ dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia.”


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