- immobili adibiti ad abitazione principale non di lusso (quindi esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A1, A8, A9);
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica (a prescindere dalla denominazione) aventi le medesime finalità degli IACP, istituiti ex art. 93, DPR n. 616/77;
- casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- unico immobile posseduto e non locato dai soggetti appartenenti alle Forze armate, alle Forze di polizia , al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e alla carriera prefettizia;
- terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola;
- fabbricati rurali ad uso strumentale;
- immobili equiparati dai comuni all'abitazione principale.
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Come previsto, il 2013 è stato l'anno dell'IMU, o forse dovremmo dire del caos da IMU.Dopo un estenuante e prolungato dibattito politico per l'abolizione dell'imposta sull'abitazione principale, a fine novembre è stato pubblicato in G.U. il Decreto Legge 133/2013 (vedi nostro precedente articolo sull'argomento).Riepiloghiamo per quali categorie di immobili è stata abolita la seconda rata IMU: