Sono diverse le novità che riguardano il nuovo modello 730. Dopo esserci occupati della detrazione fiscale legata agli interventi di ristrutturazione edilizia 36% e 50% (leggi anche “Detrazioni 36% e 50%, ecco come compilare il modello 730“), oggi passiamo in rassegna l’IMU, pagata per la prima volta nel 2012 (consulta la Guida Imu).
Nel modello 730/2013, nel quadro B relativo ai “Redditi dei fabbricati” va indicato l’importo effettivamente pagato, in caso di comproprietà dell’immobile in base alla percentuale di possesso. È
necessario riportare per intero la cifra dovuta anche se il pagamento non sia stato effettuato o sia stato effettuato solo in parte.
Ricordiamo che il reddito dominicale dei terreni e quello dei fabbricati non affittati, compresi quelli in comodato d’uso gratuito, non rientrano nella dichiarazione dei redditi. Il contribuente che ha pagato l’IMU 2012 su questo tipo di immobili, non paga l’Irpef relativo ai redditi di tali immobili, mentre se l’edificio è esente da IMU, allora il contribuente dovrà pagare l’Irpef e le relative addizionali su tale fabbricato. La compilazione va effettuata nel Quadro A relativo ai Redditi dei terreni dove si trova la casella “Esenzione IMU“, prendendo come base imponibile il reddito dominicale o la rendita catastale.
Se l’IMU viene versata dall’amministratore di condominio il contribuente non deve effettuare la compilazione.
Per quel che riguarda i fabbricati di interesse storico/artistico concessi in locazione, la base imponibile è data dall’importo tra la rendita catastale e il canone di locazione.
Ricordiamo che in questi giorni l’Agenzia delle Entrate ha reso pubblico il software relativo al modello 730/2013 per la compilazione della dichiarazione dei redditi da parte di pensionati e lavoratori dipendenti. L’applicazione permette anche di salvarne una copia e stamparla su modello conforme a quello approvato con provvedimento del direttore e pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate.
Ricordiamo che il modello 730 deve essere firmato e consegnato al proprio sostituto d’imposta entro il 30 aprile ovvero a un Caf o a un intermediario abilitato entro il 31 maggio, per la successiva trasmissione all’Agenzia delle Entrate.