Vediamo di dare una risposta pratica all'annosa questione del versamento dell'IMU e della TASI tra i due congiugi che spesso entambi non volgiono saperlo di pagare dandovi qualche chiarimento e riferimento normativo in più che possa aiutarvi a dare una risposta alle frequenti domande secondo me dettate quasi sempre dalla speranza di no pagare quei 500 o seicento euro annui che devo dire scoccia parecchio soprattutto perchè poi in televisione ci dicono che hanno abbassato le tasse.
Prima di tutto fatemi togliere il sassolino dalla scarpa: hanno eliminato l'IMU sull'abitazione principale ma la TASI oggi vale praticamente quanto l'ICI di anni fa per cui quando qualcuno al bar vi dice che l'attuale governo ha tolto l'IMU e abbassate le tasse offritegli il caffè e mandatelo a studiare.
IMUPer quello che concerne il versamento dell'imposta municipale unica da versare sull'abitazione in cui dimora il coniuge a cui è statata assegnata dal giudice sia in sede di separazione sia divorzio vi posso dire che il coniuge assegnatario non verserà l'IMU.
Il riferimento normativo per l'IMU è l'articolo 13, del Decreto Legge n. 201 del 2011
TASIA differenza dell'IMU qui l'assegnatario non possessore dell'immobile sarà considerato un mero detentore ed in linea teorica la TASI si applica anche sulla mera detenzione dell'immobile.
tuttavia....
Domanda
A parte questa nella domanda numero 22 che trovate nell'articolo dedicato proprio alle domande e alle risposte su IMU e TASI si scriveva che "Nel caso di unità immobiliare assegnata dal giudice della separazione, il coniuge assegnatario è considerato ai fini IMU come titolare di un diritto di abitazione; pertanto, in quanto titolare di un diritto reale, è soggetto passivo del tributo. La stessa conclusione vale anche per la TASI?"
Risposta
Si conferma che lo stesso principio si applica anche alla TASI. I n tal caso, il coniuge è titolare del diritto di abitazione e, indipendentemente dalla quota di possesso dell'immobile, è il solo che paga la TASI con l'aliquota e la detrazione, eventualmente prevista, per l'abitazione principale.
Se, invece, la casa assegnata fosse in locazione (esempio casa in locazione abitata dai coniugi prima della separazione, poi assegnata dal Giudice della separazione ad uno di essi), la TASI deve essere calcolata dal proprietario con l'aliquota prevista dal Comune per gli immobili diversi dall'abitazione principale e l'importo ottenuto verrà pagato in parte dal proprietario e in parte dal locatario, in base alle quote deliberate dal Comune.
Altro caso particolare non affrontato riguarda l'ipotesi di due coniugi non separati che mantengono due residenze distinte un oò come avveniva negli anni '80 che ci sifaceva la casa la mare e si richiedevano le agevolazioni prima casa anche se pure i tombini sapevano che quella era la casa di villeggiatura. Eppure in linea teorica se i coniugi mantengon due residenze fiscali divise in due comuni diversi teoricamente entrambi possono sostenere che abitano in due comuni diversi anche se il vincolo coniugale diciamo che non sarebbe proprio soddisfatto. Tuttavia l'IMU non arriva a disciplinare questo per cui potrebbe ritenersi che possano entrambi godere delle agevolazioni fiscali come abitazione principale: sarebbero senza dubbio necessari dei chiarimenti.
Vi segnalo che molto utile può essere leggersi la Risoluzione ministeriale n. 5/DF del 28 marzo 2013.
Intanto vi segnalo come vi dicevo prima l'articolo di approfondimento relativo al versamento dell' IMU e della TASI su immobili locati o in comodato.
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