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IMU sui terreni: calcolo ed aliquote

Da Raffa269

IMU sui terreni: calcolo ed aliquoteIl pagamento del'IMU sui terreni segue le stesse regole viste per i fabbricati, relativamente alle scadenze e alle modalità di versamento, anche se il calcolo è diverso. In questo articolo cerchiamo di vedere su quali terreni deve essere versata, chi lo deve fare, come si calcola e come si effettua il versamento.

Chi deve versare l'IMU sui Terreni
In questo caso la risposta è semplice perché non vi sono differenziazioni in merito al presupposto soggettivo del tributo ossia chi deve versareil tributo. Per questo vi segnalo l'articolo dove potete trovare chi deve pagare l'IMU.

Sono previste una serie di esenzione che cerco di riportarvi in sintesi, senza pretesa di esaustività, cominciando dai terreni agricoli e terreni non coltivati, posseduti e condotti da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali purchè iscritti nella previdenza agricola e per i fabbricati rurali a uso strumentale anche se locati insieme al fondo di cui all'articolo 13, comma 8, del DL 201 del 2011.

Non verseranno l'IMU nemmeno sui fabbricati rurali abitativi purchè siano destinati ad abitazione principale dell'imprenditore agricolo o un usufruttuario o utilizzati, nel caso di impresa agricola, dai dipendenti ma per non più di 100 giornate lavorative annue, nonchè sui f abbricati rurali strumentali purchè siano destinati all'esercizio dell'attività agricola e fabbricati considerati più che inagibili (disrrutti o quasi) in quanto per quelli solo inagibili vale la sola decurtazione di parte della base imponibile. L'esenzione vale anche per i fabbricati rurali strumentali considerati montani o parzialmente montani nonchè

Il presupposto oggettivo di applicazione: quali sono i terreni su cui si paga l'IMU
L'Imu si versa sui terreni agricoli e sulle aree fabbricabili, ossia soggette ad autorizzazione edificatori, per mezzo della comunicazione che il Comune invia al proprietario a mezzo del servizio postale con modalità idonee a garantirne l'effettiva conoscenza da parte del contribuente. Vi ricordo che la comunicazone del Comune è un obbligo in quanto la norma disciplina che " non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione finanziaria, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa ".

L'IMU sarà dovuta quindi sui terreni agricoli, incolti o non coltivati anche posseduti e condotti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola (IAP), anche se vedremo con modalità differenti per quello che riguarda i moltiplicatori applicati al valore venale.

La base imponibile IMU per le aree fabbricabili e calcolo dell'IMU
Qui ci viene in soccorso la discplina ICI che in larga parte viene ripresa dall'IMU (meno male direi) in quanto per le aree fabbricabili la base imponibile è data dal valore venale in comune commercio al primo gennaio. Per i terreni agricoli, anche non coltivati, posseduti e condotti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola (IAP) il reddito dominicale è prima rivalutato del 25 % e, poi, moltiplicato per 110.
Per gli altri terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, il reddito dominicale è prima rivalutato del 25% e, poi, moltiplicato per 135.

Da cosa dipende il valore venale e come facciamo ad individuare la base imponibile delle aree fabbricabili?
Da una serie di parametri definiti anche all'interno della stessa circolare che sono la zona territoriale di ubicazione, l'indice di edificabilità, la destinazione d'uso consentita, gli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione ed i prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. La base imponibile sarà quindi data dal valore venale o reddito dominicale risultante in catasto al primo gennaio, rivalutato del 25%, a cui andrà applicato un moltiplicatore pari a 110. Per gli IAP invece vi sono delle agevolazioni che abbatteranno il costo dell'IMU in quanto sono previste delle agevolazioni sotto forma di

Per gli altri terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, si applica il medesimo procedimento di calcolo, per cui rivalutazione del 25% e poi applicazione del moltiplicatore che qui è pari a 135.

L'aliquota da applicare alla base imponibile dei Terreni
Alla base imponibile calcolata prima andrà applicata l'aliquota fissa dello 0,76%, anche se un consiglio che do sempre è quello di andare a vedere sul sito del comune dove è situato il terreno per vedere se è intervenuta qualche delibera che ha modificato nei limiti consentiti l'aliquota da applicare, nei limiti di 0,3 punti percentuali.
L'aliquota di base è pari a 0,76 %; i comuni possono aumentarla o diminuirla sino a 0,3 punti percentuali; detta aliquota potrà, pertanto, oscillare da un minimo di 0,46% ad un massimo di 1,06%.

Agevolazioni previste per alcune tipologie di terreni
Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli IAP, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali. Iterreni agricoli posseduti da coltivatori diretti e IAP, iscritti nella previdenza agricola, purchè dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:
a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro 15.500;
b) del 50 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500;
c) del 25 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000.

Sono esenti invece i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984. Si veda l'elenco contenuto nella circolare n. 9 del 14 giugno 1993.

Novità 2013:
Comunicato stampa del Governo dopo il consiglio dei Ministri del 27 Novembre 2013: Si abolisce la seconda rata dell'IMU 2013 sull'abitazione principale ad eccezione degli immobili classificati nelle categorie A/1, A/8, A/9. Per quanto riguarda l'IMU agricola per i fabbricati rurali e per gli imprenditori agricoli professionali relativamente ai terreni è prevista l'esenzione totale dal pagamento della seconda rata. Dal Governo Letta l'assicurazione che i versamenti di giuno 2013 dell'IMU saranno sospesi, il che lascerebbe intendere che non solo l'IMU sulla prima casa o meglio sull'abitazione principale sarebbe salva ma anche quella sulle seconde (o altre) case. Molto probabile però che si attuerà l'allineamento dell'IMU alla vecchia ICI che prevedeva l'esonero al pagamento sull'abitazione principale per venire incontro ai bisogni delle famiglie meno facoltose. V'è da chiedersi se si tratta solo di un discorso di apertura che poi sarà disatteso come al solito oppure si tramuterà in realtà. Lo vedremo presto perchè giugno ormai è alle porte con il versamento di tutte le imposte.

Novità 2014: Cancellata l'esenzione IMU
Il decreto Renzi sull'Irpef numero 66 del 2014 annulla il beneficio fiscale consistente nell'esenzione Imu sui terreni agricoli collinari anche se c'è ancora una speranza in quanto il Tesoro mediante decreto dovrà indicare i comuni montani che continueranno a beneficiare dell'esenzione IMU e nel quale si potranno poi individuare e distinguere terreni di coltivatori diretti a IAP iscritti nella previdenza agricola.

L'esenzione lo ricordiamo era prevista dalla lettera h) del comma 1 del Decreto IMU numero 504 del 1992.

Vi ricordo sempre di legger ela delibera del vostor comune dove dovreste trovare tutti i riferimenti per procedere al corretto versamento.

Riferimenti Normativi IMU sui terreni
Articolo 13, comma 6, del D.L. n. 201 del 2011

Vi ricordo inoltre tutti gli altri articoli dedicati al tema come:

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