L’imprenditore appaltatore, che organizza il lavoro altrui e subisce i rischi connessi ad una buona organizzazione, è responsabile indirettamente dei danni che potrebbero derivare dai lavori, anche se non è escluso che tale responsabilità si possa estendere, in casi particolari, anche al committente, fino a far assumere all’appaltatore il ruolo di mero esecutore materiale.
Corte di Cassazione, sez. III, 10 aprile 2014, n. 8410
Teramo, 11 Aprile 2014 Avv. Annamaria Tanzi
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