In tema di responsabilità da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, la valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull’attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un’esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti.
Corte di Cassazione, sez. III, 20 febbraio 2014, n. 4073
Teramo, 21 Febbraio 2014 Avv. Annamaria Tanzi
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