Credo
di aver capito che la sentenza che manda assolti quanti erano a vario titolo
imputati per la morte di Stefano Cucchi abbia come cardine d’argomentazione l’art.
530 c.c.p., al coma 2: «Il giudice pronuncia
sentenza di assoluzione anche quando manca, è insufficiente o è contraddittoria
la prova che il fatto sussiste, che l’imputato lo ha commesso, che il fatto
costituisce reato o che il reato è stato commesso da persona imputabile».
In pratica, se ho capito bene, il giudice, che poi è il solo legittimato a dare
un peso alle prove prodotte dall’accusa, le ha considerate insufficienti e ha
deciso per l’assoluzione. Non ha importanza cosa pensi io di questa sentenza, pongo
solo una domanda: chi si dice garantista non dovrebbe apprezzare che sia stato applicato
il principio per il quale in dubio pro
reo?
Sia ben chiaro che non
metto in discussione quanto d’altronde è autoevidente – un uomo è entrato vivo
in carcere e ne è uscito morto, qualcuno dev’esserne responsabile, almeno per
condotta omissiva – quello che mi preme sottolineare è il fatto che la
responsabilità penale è personale e che per accertarla in modo inequivocabile è
necessario che se ne riesca a produrre prova certa nel corso del processo. In
questo caso, il giudice ritiene che quella prodotta non sia certa, e assolve:
dov’è lo scandalo? Visto che della morte di Stefano Cucchi è altissimamente
probabile che la responsabilità sia da addebitare ad uno o a più d’uno degli
imputati, avrebbe dovuto condannarli tutti? Solo alcuni o almeno uno? E chi?
Sulla base di quale prova, se nessuna di quelle prodotte nel corso del processo
gli è parsa certa?
