Il “disconoscimento” che fa perdere alle riproduzioni meccaniche la loro qualità di prova – e che va distinto dal “mancato riconoscimento”, diretto o indiretto, il quale, invece, non esclude che il giudice possa liberamente apprezzare le riproduzioni legittimamente acquisite -, pur non essendo soggetto ai limiti e alle modalità di cui all’art. 214 cod. proc. civ., deve tuttavia essere chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendo concretizzarsi nell’allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta.
Cassazione Civile, sez. III, 17 gennaio 2013, n. 1033
Teramo, 29 Gennaio 2013 Avv. Annamaria Tanzi
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