In tema di furto in appartamento agevolato dall’esistenza di una impalcatura sulla facciata del fabbricato, il criterio di imputazione della responsabilità ex art. 2051 comporta sì la responsabilità del custode proprietario dell’impalcatura (salvo che provi il fortuito) per i danni cagionati dalla cosa, ma non comporta affatto la presunzione di nesso causale fra la cosa ed il danno, che va comunque provato dal danneggiato. Il che è certamente possibile anche tramite un procedimento di inferenza induttiva (presunzione), tuttavia inevitabilmente correlato all’apprezzamento delle circostanze concrete.
Cassazione Civile, Sez. III, 05.04.2011, n. 7722
Teramo, 17 Aprile 2011 Avv. Annamaria Tanzi
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