L’INAIL, con circolare n. 56 del 12 ottobre 2012, ha risposto ad alcuni quesiti, relativamente alla concedibilità dell’assegno per l’assistenza personale continuativa nei confronti di assicurati i quali – titolari di rendita, consolidata dopo l’ultimo procedimento revisionale con postumi di grado inferiore al 100% (eventi antecedenti al 1° gennaio 2007) – hanno successivamente richiesto l’erogazione della suddetta prestazione per intervenuto aggravamento dell’invalidità.
Circolare n. 56 del 12 ottobre 2012
Teramo, 15 Ottobre 2012 Avv. Annamaria Tanzi
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