In sede di separazione o divorzio le parti non possono, tramite accordo, stipulare atti in grado di dispiegare effetti reali, quali il trasferimento della proprietà di un immobile in favore dei figli o del coniuge, demandando al giudice l’onere di verificarne la legittimità o la regolarità. Il tribunale di Milano ritiene infatti che le parti possono integrare le clausole consuete di separazione e divorzio relative ai figli, agli assegni ed alla casa coniugale con clausole che si prefiggono di trasferire tra i coniugi o in favore di figli diritti reali immobiliari pur tuttavia debbono ricorrere alla tecnica obbligatoria e non a quella reale, pena la possibile vanificazione dello strumento di tutela prescelto.
Pur riconoscendo che possa essere considerato ius receptum nel nostro ordinamento la possibilità per i coniugi di pattuire trasferimenti di diritti reali, anche immobiliari, nel quadro delle più generali pattuizioni che accompagnano le ipotesi di soluzione consensuale della crisi coniugale il Tribunale milanese osserva come il trasferimento del diritto reale in sede di separazione o divorzio differisca profondamente dall’atto pubblico redatto da notaio ai sensi della legge notarile.
Ebbene, come emerge in modo univoco e limpido, il Legislatore - nel più ampio contesto delle misure urgenti intese a contrastare l’elusione fiscale e contributiva – ha espressamente demandato al «notaio» e non ad altri operatori, il compito della individuazione e della verifica catastale, nella fase di stesura degli atti traslativi così concentrando, nell’alveo naturale del rogito notarile, il controllo indiretto statale a presidio degli interessi pubblici coinvolti. Ne consegue, quale corollario fisiologico, che il controllo del notaio non può certo essere sostituito da quello del giudice, ostandovi l’evidente quanto pacifica diversità di ruolo e funzioni. Soprattutto, comunque, si versa in un ambito governato dal principio di tassatività e legalità in cui la figura professionale scelta dal legisaltore (notaio) è insuscettibile di interpretazione analogica.A cura dell' dott. Stefano Di NINO il 1 luglio 2013
Inammissibile il trasferimento di diritti reali su immobili in sede di separazione o divorzio. Tribunale civile di Milano, sez. IX, 21 maggio 2013
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