Ai sensi dell’art. 1417 c.c., la prova per testi della simulazione è ammissibile senza limiti se la domanda è proposta dai creditori o da terzi, mentre, se proposta da una delle parti, non è ammissibile qualora sia diretta a dimostrare un contenuto diverso da quello risultante dal contratto simulato, redatto per iscritto.
Cassazione Civile, sez. II, 18 febbraio 2013, n. 3973
Teramo, 20 Febbraio 2013 Avv. Annamaria Tanzi
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