L’art. 7, comma 5, lettera b, del decreto legge n.76/2013 stabilisce che: ”Al datore di lavoro che, senza esservi tenuto, assuma a tempo pieno e indeterminato lavoratori che fruiscono dell’Assicurazione sociale per l’impiego (ASpI) di cui al comma 1 è concesso, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, un contributo mensile pari al cinquanta per cento dell’indennità mensile residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore.”L'INPS, con circolare n. 175 del 18 dicembre 2013 illustra gli aspetti generali per fruire di tale incentivo.Il beneficio, che corrisponde ad un contributo mensile per i periodi di effettiva erogazione della retribuzione, spetta a tutti i datori di lavoro, comprese le cooperative, per le assunzioni a tempo pieno e indeterminato di soggetti che godono dell’indennità ASpI (anche di coloro che non l'abbiano ancora materialmente percepita, pur avendo presentato la relativa domanda) ed è pari al 50% dell'importo dell'indennità residua ASpI cui il lavoratore avrebbe avuto titolo se non fosse stato assunto.Il contributo è cumulabile con altre agevolazioni eventualmente in corso di fruizione e la concessione del medesimo è subordinata alla disciplina comunitaria degli aiuti "de minimis" ed al rispetto dei requisiti generali in materia di regolarità contributiva, da indicare in una specifica dichiarazione di responsabilità che il datore di lavoro è obbligato ad inviare all'INPS, anche tramite il proprio consulente del lavoro.