Con provvedimento diffuso il 22 luglio 2011 il Garante della Privacy ha dichiarato l’illegittimità delle informazioni raccolte durante una procedura di selezione del personale svolta da un’azienda e che riguardavano aspetti anche intimi della sfera personale dei candidati, relativi ai rapporti affettivi, alla vita sessuale (con richieste su eventuali problemi o disturbi), condizioni di salute psico-fisica, eventuali interruzioni di gravidanza, tentativi di suicidio ed altri.Il questionario somministrato dalla società di selezione, in particolare, conteneva una pluralità di quesiti con risposte multiple estremamente circostanziate, e che facevano riferimento anche a vicende intime dei candidati.
Il livello di informazioni richieste è stato giudicato dal Garante tale da configurare una violazione di varie disposizioni legislative attualmente vigenti, in particolare l'art. 8, Legge n. 300/1970, il quale vieta al datore di lavoro, ai fini dell'assunzione "di effettuare indagini, anche a mezzo di terzi, sulle opinioni politiche, religiose e sindacali del lavoratore, nonché su fatti non rilevanti ai fini dell'attitudine professionale del lavoratore" e l'art. 10, D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, che vieta, tra l'altro, il trattamento dei dati personali dei lavoratori che non siano strettamente attinenti alle loro attitudini professionali e al loro inserimento lavorativo al fine di proteggere, oltre al diritto alla tutela della vita privata, la dignità della persona.





