Secondo la sentenza della Ctr del Lazio n. 238/01/2013, se un’attività non riesce a funzionare regolarmente in autonomia perchè non può fare a meno della presenza del professionista ingegnere di riferimento, allora il professionista stesso non sarà soggetto al regime di Irap sul reddito. Occorre quindi farà una precisazione sul concetto giuridico di lavoro “autonomo”. Vediamo in dettaglio cosa dice la sentenza.
La novità, tra i professionisti tecnici, riguarda gli ingegneri. Molti di loro, e altri professionisti (principalmente avvocati e notai), possono respirare un po’ sotto al peso fiscale della propria attività: la sentenza della Ctr Lazio (del 22 aprile 2013) dice che l’Irap non è esigibile se la presenza del titolare è determinante per il regolare svolgimento delle operazioni.
Ci troviamo quindi nell’ambito delle professioni in cui il soggetto titolare dell’impresa è fondamentale per lo svolgimento del lavoro quotidiano e per la reale soddisfazione del cliente.
Il requisito per avere lo sgravio Irap è quello dell’insostituibilità del titolare professionista: la sua presenza è decisiva per le l’attività dell’ufficio.
I redditi di questi si sottraggono all’Irap, a patto che rimanga, come recita la sentenza, “nell’esercizio delle professioni intellettuali in via di principio, assolutamente non configurabile l’esistenza di un’organizzazione che possa funzionare separatamente e indipendentemente dall’intervento del professionista”.
I destinatari della sentenza sono i professionisti che hanno a proprio carico esclusivo il regolare andamento dell’attività; inoltre, anche la presenza di collaboratori, o di beni volti al miglioramento delle prestazioni, è ininfluente se l’assenza del titolare può pregiudicare il buon andamento dell’esercizio.
Dal punto di vista giuridico e tributario, si riapre il significato dell’attività “autonoma”: si definisce come tale, l’attività per la quale la presenza dell’avvocato, dell’ingegnere o del geometra nel suo studio tecnico, è risolutiva per l’attività stessa.
Esistono poi le attività professionali in grado di lavorare anche nell’assenza del titolare: in questi casi si tratterà di esercizi che non rispondono alla definizione di “autonomo”.