Per i recidivi che commettono contemporaneamente più violazioni gravi nel biennio la polizia stradale può procedere subito all’azzeramento, in un solo istante, di tutti i punti presenti sulla patente. In tali casi, infatti, non si applica più la norma del codice della strada secondo cui si possono decurtare massimo 15 punti per volta. Lo ha chiarito il Ministero dell’Interno con una recente circolare. (Min. Interno, circolare n. 300/A/341/14/109/55 del 15 gennaio 2014)
Come noto, il codice della strada (art. 126-bis del codice della strada) stabilisce un tetto massimo di decurtazione di punti dalla patente nel caso in cui vengano accertate contemporaneamente più violazioni: in tali casi, infatti, non si possono scalare più di 15 punti. Ciò però non vale nel caso di violazioni gravi che comportino la sospensione o la revoca della patente. È ovvio che, in tali ipotesi, il conducente perde tutti i punti e subito.
Vi sono poi alcune violazioni del codice che, sebbene commesse di frequente, sono considerate dalla legge assai gravi. Tra queste, per esempio, il mancato uso della cintura di sicurezza, il passaggio con il rosso e l’uso del telefono senza auricolare. In tali casi, si ha la sospensione della patente solo in caso di recidiva nei due anni. In altre parole, in tale caso, si perdono anche tutti i punti in una volta sola, a condizione che venga commesso lo stesso illecito per due volte nell’arco di tempo di due anni.
Nei casi di possibile sospensione della patente per recidiva biennale quindi occorre che l’operatore di polizia conosca i precedenti del conducente, oppure che l’automobilista sia già incorso nel bienni precedente in una analoga violazione, già definita. In questo caso quindi l’autista perderà tutti i punti e pure la patente.
Foggia, 22 gennaio 2014 Avv. Eugenio Gargiulo